Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2011, n. 15400
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La presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate cause morbigene (anch'esse tabellate) e non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, respingendo la domanda risarcitoria proposta dal lavoratore in ragione della dedotta esistenza di tecnopatia professionale tabellata, aveva escluso, sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite e della consulenza tecnica, che fosse provata l'esposizione del lavoratore medesimo, affetto da carcinoma vescicale, all'azione patogena alle amine aromatiche, indicate nella tabella di cui al d.P.R. 13 aprile 1994, n. 336 al n. 4, in assenza di riscontro sulla composizione dei prodotti utilizzati nel corso della sua attività di verniciatore-tinteggiatore industriale, svolta presso più sedi e con mansioni differenti).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - rel. Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20279-2007 proposto da:
TI ST, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVININI 12, presso lo studio dell'avvocato CASSIANO MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FIORIO VALENTINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
- IN & IO RA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato ANGELINI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MINGRINO FRANCESCO PAOLO, FONTANAZZA SANTO, giusta delega in atti;
- AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS N. 34/B, presso lo studio dell'avvocato CECCONI MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZARBA SALVATORE, giusta delega in atti;
- I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati FAVATA EMILIA, LA PECCERELLA LUIGI che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in atti;
- controricorrenti -
e contro
REALE MUTUA ASSICURAZIONI, RA UNO S.R.L.;
- intimati -
e sul ricorso 21474-2007 proposto da:
RA UNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato ANGELINI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FONTANAZZA SANTO, MINGRINO FRANCESCO PAOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
- AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS N. 34/B, presso lo studio dell'avvocato CECCONI MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZARBA SALVATORE, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. TORINO, TI ST, IN & IO RA S.P.A., - I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
- intimati -
e sul ricorso 22335-2007 proposto da:
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDUCCI 4, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PRIVITERA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VAIRA CARLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
- I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, WINTERTHUR ASSICURAZIONI S.P.A., RA UNO S.R.L., IN E IO RA S.P.A., TI ST;
- intimati -
avverso la sentenza n. 415/2 007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/03/2007 R.G.N. 1710/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;
udito l'Avvocato ANGELINI MASSIMO;
udito l'Avvocato CECCONI MAURIZIO;
udito l'Avvocato FAVATA EMILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
FATTO
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Torino, depositato in data 14.9.2002, TI TI, premesso di aver prestato attività lavorativa presso la UD Uno s.r.l. e presso la TI e AR UD s.p.a. a decorrere dal maggio 1971, svolgendo le mansioni di verniciatore industriale con l'utilizzo di materiali e solventi epossidici e vernici varie, lamentava di aver contratto un carcinoma vescicale in conseguenza dell'attività suddetta. Chiedeva pertanto la condanna delle società sopra indicate e dell'Inail al risarcimento dei danni subiti, comprensivi del danno biologico richiesto nei confronti dell'Istituto assicuratore ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13. Istauratosi il contraddittorio i convenuti contestavano quanto dedotto dal ricorrente in ordine al nesso di causalità fra l'attività svolta e la patologia manifestatasi;
le società datoriali chiedevano altresì di essere autorizzate a chiamare in giudizio le compagnie assicuratrici Winterthur e Reale Mutua di ON per venire dalle medesime manlevate. Autorizzata la chiamata delle stesse ed avvenuta la consequenziale costituzione in giudizio, al termine della compiuta istruttoria, con sentenza n. 10198 del 30.6.2005, il Tribunale adito rigettava la domanda ritenendo non provato il nesso di derivazione eziologica fra l'attività svolta e la patologia denunciata.
Avverso tale sentenza proponeva appello il TI lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.
La Corte di Appello di Torino, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza in data 23.3/29.3.2007, rigettava il gravame. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione TI TI con due motivi di impugnazione.
Resistono con controricorso l'Inail, la TI e AR UD s.p.a. e la UD Uno s.r.l.;
quest'ultima propone altresì ricorso incidentale condizionato nei confronti delle due compagnie assicuratrici, affidato ad un motivo di impugnazione. La RA ON s.p.a. (già Winterthur s.p.a.) e la Società Reale Mutua di ON resistono a loro volta con controricorso.
La UD Uno s.r.l., la TI e AR UD s.p.a., la RA ON s.p.a. e la Società Reale Mutua di ON hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. DIRITTO
Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. dei ricorsi perché proposti avverso la medesima sentenza. Col primo motivo del ricorso principale il TI lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l'accertata natura non professionale della malattia (art. 360 c.p.c., n. 5). In particolare rileva che erroneamente, oltre che in maniera apodittica e stringata, la Corte territoriale, trascrivendo alcuni brevi passi della perizia, si era riportata alle conclusioni del CTU nominato nel predetto grado del giudizio, sebbene tali conclusioni fossero non congruamente motivate, se non