Cass. civ., sez. II, sentenza 31/10/2018, n. 27915

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In tema di giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la disciplina generale della mancata comparizione delle parti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. non è in contrasto con le ragioni che hanno condotto alla sottoposizione del procedimento di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 al rito sommario speciale, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che il mero deposito del ricorso è idoneo ad attivare il giudizio e ad investire il giudice del potere-dovere di decidere, senza necessità di ulteriori atti di impulso processuale, e poiché le predette norme sono compatibili con la disciplina dei procedimenti ispirati a regole di particolare concentrazione delle attività processuali. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito nella parte in cui aveva ritenuto che le ragioni di speditezza che caratterizzerebbero il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione escludessero, per ragioni di incompatibilità, l'applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. e aveva dichiarato, per l'effetto, l'estinzione del procedimento a causa della mancata comparizione delle parti ad un'udienza).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 31/10/2018, n. 27915
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27915
Data del deposito : 31 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

279 15-18 D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION SECONDA SEZION CIVILE composta da Oggetto: opposizione ex art. 170, D.P.R. 115/2002 A O - Presidente - R.G.N. 29081/2017 V C - Consigliere - Cron. 27915 G F - Consigliere - G T .. - 7.6.2018. - Consigliere - Rep - G F - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29081/2017 R.G. proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Venezia. -- ricorrente

contro

Avv. C F, con studio in Venezia, Santa Croce 184. -resistente- E Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore. -- intimato avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia del 2.10.2014. P. V.

7.6.2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.12.2017 dal Consigliere G F, o il PH Mistri Comets chine concluso рек41200o/ement Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G S, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso articolato in tre motivi - avverso 2364/18 l'ordinanza del 2.10.2014 con cui la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione, introdotto dal P.m., avverso il decreto del 18.10.2013 con cui erano stati liquidati i compensi all'avv. C F, difensore di A e Vallery Morana, parti ammesse al gratuito patrocinio con riferimento al giudizio svoltosi dinanzi alla sezione per i minorenni della predetta Corte d'appello. Il Giudice di merito ha stabilito che nell'opposizione ex art. 170, D.P.R. 115/2002 non trovano applicazione gli artt. 108 e 309 c.cp.c. per cui, in caso di mancata comparizione delle parti, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza la necessità di fissare una nuova udienza, dandone comunicazione agli interessati. L'avv. C F ha depositato memoria difensiva memoria ex art. 380 bis c.p.c., mentre il Ministero della giustizia non ha svolto attività difensive. Motivi della decisione 1. Occorre anzitutto respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso. L'impugnazione verte esclusivamente sulla legittimità del provvedimento di estinzione del giudizio per effetto della mancata comparizione delle parti all'udienza del 2.10.2014, per cui, tenuto

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