Cass. civ., sez. III, ordinanza 21/02/2020, n. 04588
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19488-2018 proposto da: L V, in qualità di titolare dell'omonima ad oggi cessata impresa individuale denominata CARROZZERIA LIBRALON RODOLFO DI L V, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAllINI 114-B, presso lo studio dell'avvocato A P, rappresentato e difeso dall'avvocato L G;2019 - ricorrente - 2041 contro COMUNE DI BUSCATE, in persona del Sindaco pro tempore nonché legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell'avvocato A G, che lo rappresenta e difende;- controricorrente - avverso la sentenza n. 1395/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/03/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. A P;Rilevato che: 1. Nel 2008, il Comune di Buscate propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 572/2008 emesso dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, su istanza di R L, titolare dell'impresa individuale Carrozzeria Libralon Rodolfo, per il pagamento di importi fondati su fatture relative all'attività di recupero e custodia di sei veicoli sottoposti a provvedimenti amministrativi per infrazioni al codice della strada. A fondamento dell'opposizione, il Comune, pur ammettendo di essersi avvalso in alcune occasioni dell'attività della carrozzeria Libralon, contestò la circostanza del presunto affidamento alla predetta di alcuni veicoli, mentre per altri considerava erronea la determinazione del periodo di custodia ed arbitrarie, oltre che infondate, le tariffe applicate nelle fatture azionate in via monitoria. Eccepì infine l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ai sensi dell'art. 2948 c.c. La Carrozzeria Libralon si costituì in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, in caso di accoglimento dell'eccezione circa le tariffe applicate, verificata la legittimità costituzionale della diversa tariffa ritenuta applicabile, chiese la riduzione del credito ingiunto. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2488/2015, rilevando l'assenza di un contratto di custodia in forma scritta, ha accolto l'opposizione del Comune di Buscate, revocando il decreto ingiuntivo opposto e compensando le spese. 2. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 1395/2018, depositata il 2 marzo 2018. Il giudice del secondo grado, diversamente dal Tribunale, ha ritenuto che, per tre dei veicoli cui si riferivano le fatture indicate nel decreto ingiuntivo (Peugeot, Fiat Ducato, Ford Transit) poteva ritenersi instaurato tra le parti un rapporto privatistico da inquadrare nell'ambito del contratto di deposito, sussistendo riscontri documentali circa l'affidamento degli stessi veicoli alla Carrozzeria Libralon da parte della Polizia Municipale. Tuttavia, la Corte d'appello ha ugualmente rigettato la pretesa creditoria della stessa Carrozzeria, ritenendo impossibile verificare la congruità delle tariffe applicate. Al riguardo, la Corte ha infatti evidenziato che il Libralon non aveva fornito alcuna specificazione o evidenza documentale delle tariffe prefettizie che sosteneva di aver applicato, né aveva provato in alcun modo il presunto accordo con l'Amministrazione in ordine agli importi da riconoscersi ,ovvero i prezzi concretamente praticati per analoga attività nelle altre occasioni in cui il Comune di Buscate si era avvalso della sua carrozzeria.
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