Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2020, n. 09479
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 25837-2018 proposto da: PU AN, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO PINELLINI;
- ricorrente principale - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE,8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO MARAZZA, DOMENICO DE FEO;
- con troricorrente - ricorrente incidentale -
contro
PU AN;
- ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 715/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/07/2018 r.g.n. 312//2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l'Avvocato ANTONIO PINELLINI;
udito l'Avvocato DOMENICO DE FEO. R.G. 25837/2018 Fatti di causa L. Cen sentenza n. -1_5/20.g..8, pubblicata H 17 luglio 2018, la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto insussistenti gli estremi della giusta causa nel licenziamento intimato a AN PU, con lettera 4 agosto zinb, daiia societa Autostrade per l'Italia S.p.A., per avere il lavoratore, in occasione di uno sciopero presso o casello ai Firenze - Scanaicci in aata 19 giugno 2016, nell'inosservanza di una espressa indicazione di segno contrario ricevuta dal centro operativo, bloccato manualmente in posizione alzata la sbarra della pista 90, impedendone in tal modo la manovrabilità da remoto e all'azienda di incassare ì pedaggi degli automezzi che vi erano transitati prima dell'intervento di sblocco.
2. La Corte ha rilevato a sostegno della propria decisione che nella condotta posta in essere era configurabile un atto di insubordinazione e che peraltro esso non era tale da giustificare la sanzione espulsiva, avuto riguardo al contrasto tra l'ordine verbale del superiore gerarchico e precedenti difformi disposizioni scritte e allo stato di confusione che in tali condizioni poteva verosimilmente essersi generato nel lavoratore, senza che, tuttavia, l'episodio potesse inquadrarsi nella fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 36 del C.C.N.L. di settore (Autostrade e Trafori), il quale prevede la sanzione della sospensione per il dipendente che, nell'espletamento della propria attività, non applichi le prescrizioni impartite daii'azienda attraverso direttive e disposizioni interne, posto che il PU non era responsabile della pista 90 né era in servizio al momento dell'operazione contestata.
3. Sulla base di tali considerazioni la Corte di appello ha fatto applicazione del regime di tutela di cui all'art. 18, comma 5, I. n. 300/1970, dichiarando conseguentemente risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannando la società al pagamento di una indennità pari a