Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2019, n. 29492
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO VO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/05/2018 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udita la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, A. Picardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. R. Mario, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Belluno, nei confronti di IV TO, alla pena di mesi sette giorni quindici di reclusione ed euro 300 di multa, per i reati di cui agli artt. 81, 56-624, 614 cod. pen., per aver tentato di divellere un cassetto metallico, con l'uso delle chiavi per l'accensione del veicolo, all'interno di un autobus in sosta in un deposito, al fine di impossessarsi del contenuto del cassetto e dello stesso autobus, oltre alla clandestina introduzione nel deposito, quest'ultimo reato contestato all'udienza del 16 giugno 2015. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, denunciando tre vizi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 518 e 521 cod. pen., vizio di motivazione anche per travisamento della prova. Si assume che, a partire dalla denuncia, non si rileva la condotta del tentativo di asportare l'autobus, contestata all'udienza dibattimentale del 16 giugno 2015, modifica alla quale la difesa si era immediatamente opposta, riguardando un fatto nuovo per il quale non vi era querela. Ha errato la Corte di appello nel reputare il fatto contestato, non nuovo ma diverso, travisando la prova. Infatti dall'istruttoria dibattimentale è emerso che TO era stato visto salire sull'autobus e togliere le chiavi dal quadro nonché usarle per aprire il cassetto, contenente le catene. Quindi erra la Corte territoriale nell'attribuire valenza alla condotta dell'imputato che era stato visto prendere le chiavi, perché queste erano state tolte dal quadro di accensione. Il tentato furto dell'autobus è fatto nuovo, ulteriore ed autonomo rispetto al thema decidendum.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 56 e 624 cod. pen, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo e carenza di motivazione. Si rileva che, sotto il profilo soggettivo, il tentativo di furto dell'autobus non è provato non avendo fatto riferimento a detta condotta, nemmeno la persona offesa nell'atto di querela. E' vero che il teste Mosca, come osservato dalla Corte di appello, ha dichiarato di aver visto l'imputato armeggiare vicino al quadro di accensione, ma tale condotta era finalizzata a togliere le chiavi da usare per forzare il cassetto.
2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 614 cod. pen. e correlato vizio di motivazione.I. Si deduce che la sentenza è affetta da vizio di motivazione quanto alla clandestinità dell'accesso nel deposito. Si tratta di immobile aperto, senza nulla che inibisca l'accesso a terzi ed anche il mezzo aveva le porte aperte e le luci accese. Quindi manca la prova della clandestina intrusione e dell'elemento soggettivo del reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, parzialmente fondato, deve essere accolto limitatamente alla rilevata insussistenza del reato di violazione di domicilio, nonché a quello di tentato furto dell'autobus, con conseguente annullamento con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, per il restante reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna.
2. Il secondo motivo deve essere accolto in quanto fondato.
2.1. Il tentativo di furto dell'autobus, contestato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, secondo la ricostruzione in fatto,