Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/06/2021, n. 18492

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E' inammissibile il ricorso in cassazione volto a denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale, per invasione della sfera legislativa, della decisione del giudice contabile che abbia affermato la responsabilità erariale di consiglieri del CNEL per avere conferito incarichi a soggetti esterni in violazione dei presupposti di cui all'art.7, commi 6 e ss., del d.lgs. n.165 del 2001; ciò in quanto, per un verso, la natura di organo di rilievo costituzionale del CNEL non preclude il controllo giurisdizionale di legittimità del giudice contabile su atti e provvedimenti che costituiscono espressione di attività amministrativa strumentale alimentata con risorse tratte dal bilancio statale o su atti gestionali finanziati nello stesso modo, mentre, per altro verso, la dedotta inesistenza di una norma che estenda al CNEL il divieto di conferire incarichi esterni ai sensi del d.lgs. n.165 del 2001, non configura un vizio di difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore, che si integra solo qualora il giudice speciale abbia indebitamente esercitato un'attività di produzione normativa e non anche allorché l'operatività dei principi di cui al predetto decreto legislativo sia stata affermata nell'esercizio della doverosa operazione ermeneutica volta ad individuare la "voluntas legis" applicabile al caso concreto, la quale potrebbe, al più, dare luogo ad un eventuale "error in iudicando" ma non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/06/2021, n. 18492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18492
Data del deposito : 30 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

184921 2 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta da: *RIC.

CONTRO

FRANCESCO TIRELLI Primo Presidente f.f. DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI GIACOMO TRAVAGLINO Pres. di sezione (CONS. DI STATO ETC.) Ud. 22/06/202 LUCIA ESPOSITO - Consigliere - 1 - CC R.G.N. 36954/ ENRICO SCODITTI - Consigliere - 2019 RG 37692/2013 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Rep. спомези ФГ C.U. ALDO CARRATO - Consigliere - FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - CATERINA MAROTTA - Consigliere - ANTONIO SCARPA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36954-2019 proposto da: M A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato G L, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

nonché sul ricorso 37692-2019 proposto da: 294 D M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. presso lo studio dell'avvocatoBELLI, 27. DOMENICO TOMASSETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M G;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI, 25.

- controricorrente -

nonché

contro

PROCURA REGIONALE CORTE DEI CONTI PER IL LAZIO, CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO, ACOCELLA GIUSEPPE, FINI VITTORIO, BOCCA BERNABO', BOSCO SALVATORE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 181/2019 della CORTE DEI CONTI PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, depositata il 09/09/2019;
ла udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA

E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. M D, con atto avviato per la notifica il 3 dicembre 2019, ha proposto ricorso (R.G. 37692-2019) articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 181/2019 della Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale d'appello, depositata il 9 settembre 2019. Antonio Marzano, con atto avviato per la notifica il 4 dicembre 2019, ha proposto ricorso (R.G. 36954-2019) articolato in Ric. 2019 n. 36954 sez. SU - ud. 22-06-2021 -2- unico motivo avverso la medesima sentenza n. 181/2019 della Corte dei Conti.

2.Il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti ha resistito ai due ricorsi con distinti controricorsi.

2.1.Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.

3.Il motivo del ricorso di M D denuncia l'eccesso di giurisdizione per invasione di spazi riservati al potere legislativo da parte della Corte dei Conti. Si assume che l'attività del CNEL, avendo riguardo all'epoca dei fatti di causa (anni 2009-2010), doveva dirsi regolata, con profili di specialità, dalla l.n. 936 del 1986 e dai regolamenti emanati in base alla medesima legge, non essendo comunque il CNEL compreso fra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, quanto tenuto unicamente all'applicazione dei principi generali indicati nel Titolo I del citato Testo Unico. Solo a seguito delle modifiche normative introdotte nel 2012 (art. 5, comma 7, d.l. n. 16 del 2012) il CNEL è stato destinatario delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, e dunque altresì alla disciplina in tema di conferimento degli incarichi. Il motivo del ricorso di Antonio Marzano denuncia in rubrica "error in procedendo et in judicando in ordine al mancato accertamento dell'eccepito difetto di giurisdizione - violazione dell'art. L, comma della legge n. 20/1994". La censura espone che la Corte dei Conti abbia sconfinato dai limiti inerenti alla giurisdizione, non operando nei confronti del CNEL il ravvisato divieto di conferire incarichi a

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