Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/2020, n. 31563

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/2020, n. 31563
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31563
Data del deposito : 11 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FE OR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/05/2020 del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. Nessun difensore è presente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/5/2020 il Tribunale di Messina rigettava la ri- chiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 21/4/2020 con la quale il GIP del Tribunale di Messina applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RR VA in quanto indagato in relazione ai reati di cui detenzione di un ordigno con innesco (capo F), nonché a due furti aggravati in concorso con NI DR, posti in essere in data 22 maggio 2018 ai danni della cartoleria "Un mondo di idee" e della ditta traslochi D'GO (capi G ed H).

2. Ricorre il RR, a mezzo del sostituto processuale del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio motivazionale, sub specie di motivazione mancante, in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. Assume il ricorrente che il tribunale del riesame avrebbe richiamato l'atti- vità investigativa senza alcun vaglio delle censure sollevate. Si ricorda in ricorso che le contestazioni mosse nei confronti dell'odierno ricorrente relative al capo G e H sono attinenti a due episodi di furto aggravato commessi in Messina in data 22 maggio 2018 e il quadro indiziario nei confronti dell'indagato si basa sulle seguenti circostante:

1. Il fermo del NI e del RR alle ore 4:00 del 22/05/2018 da parte del personale dipendente della Questura di Messina nei pressi del viale S. Martino.

2. Il sequestro presso l'abitazione del RR di un palanchino di colore nero "identico" a quello ripreso dalle videocamere.

3. Il sequestro presso l'abitazione del RR di una ciotola di plastica trasparente contenente numerose monete e alcune banconote per l'importo di 323 euro "oc- cultata" in un cassetto del comodino.

4. Il sequestro presso l'abitazione del RR di un contenitore in plastica - ricavato da una custodia porta CD trasparente con- tenente 4,03 euro in monete di piccolo taglio (centesimi) - posizionata sopra un armadio.

5. Il sequestro presso l'abitazione del RR di un gilet di colore blu "iden- tico" a quello indossato da uno dei due autori del furto.

6. Il sequestro presso l'abitazione del RR di un kway di colore verde con cappuccio al cui interno vi era una chiave adulterina (spadino). Sulla scorta ditali elementi il giudice della cautela prima e il tribunale del riesame poi ritenevano sussistenti indizi di colpevolezza a carico dell'indagato sia per il reato di furto di un camion della ditta "Traslochi e trasporti D'GO" - poiché è stata rinvenuto la chiave adulterina (spadino) all'interno di una kway sequestrato a casa del RR- e del furto presso l'edicola cartoleria denominata "un mondo di idee" sita in Messina nel rione Fondo Fucile. Il giudice della cautela, secondo il ricorrente, esalta i dati indiziari forniti dall'accusa - omettendo di confrontarsi con i dati di senso opposto. Il primo dato che suonerebbe da campanello d'allarme nella complessa at- tività d'indagine, posta in essere dagli investigatori, risiederebbe nel fatto che ven- gono prima individuati i soggetti presumibilmente indiziati e solo successivamente verrebbero cuciti addosso agli stessi gli elementi indiziari. Tale circostanza emergerebbe nella frenetica attività svolta la sera del 22 maggio 2018, allorquando venivano fermati il RR ed il Cipriano e le forze dell'or- dine indirizzavano a senso unico le indagini. Venivano visionati i filmati delle telecamere di sicurezza e contestualmente si procedeva alla perquisizione presso l'abitazione del RR per trovare oggetti o vestiario analogo o simile a quello ripreso. Si rendevano necessarie tre distinte perquisizioni per rintracciare presso l'abitazione del RR oggetti e/o indumenti analoghi a quelli ripresi. La stessa sera, gli investigatori, non rinvenendo a carico del RR elementi tali da poter affermare che lo stesso avesse con sé cose o tracce riferibili al reato commesso poco prima, decidevano di liberarlo. In buona sostanza, gli elementi che ad una prima valutazione venivano ritenuti non riferibili alla commissione del reato, a distanza di due anni dal fatto, diventerebbero elementi indiziari posti a sostegno dell'applicazione della misura cautelare, nonostante gli esiti successivi delle indagini non abbiano apportato al- cun supporto in tal senso. Ed infatti, le conclusioni della relazione tecnica dei RIS di Messina del 13 dicembre 2019 che procedevano alla comparazione dei foto- grammi delle telecamere dell'edicola con gli indiziati e gli oggetti in sequestro così concludevano: "All'esito degli esami espletati, non è stato possibile apprezzare, a carico dei due soggetti di interesse, caratteristiche somatiche utili per lo svolgi- mento di accertamenti comparativi con individui sospettati. Il confronto fra i capi di abbigliamento indossati dal soggetto video-ripreso indicato come "A" e i due omologhi capi in sequestro (giubbino e pantalone) ha posto in luce profili di con- cordanza concernenti alcune caratteristiche generali, documentate in relazione. In mancanza di riscontri di tipo identificativo alla luce dei limiti di indagine, nessuna conclusione è formulabile. Il confronto tra l'indumento indossato dal soggetto vi- deo-ripreso indicato come "8" e l'omologo capo in sequestro (giubbino-smanicato) ha messo in evidenza elementi di difformità, documentati in relazione. Tra il pa- lanchino ripreso nei fumati e quello in sequestro è emersa una mera corrispon- denza morfologica di carattere generale documentata in relazione Tuttavia, in mancanza di eventuali riscontri concernenti elementi di dettaglio alla luce dei limiti di indagine, non è dato accedere ad alcun giudizio e nessuna conclusione è formu- labile. Per quanto concerne i guanti ripresi nei fumati e quelli in sequestro, pur non essendo emersi elementi di palese difformità cromatica, non sono conducibili utili analisi comparativi in ragione dei citati limiti d'indagine e nessuna conclusione è formulabile". In buona sostanza, non vi sarebbe corrispondenza somatica tra gli indagati e i soggetti ripresi dalle telecamere - questo sì che poteva essere valido elemento probatorio a carico degli indagati-, ma addirittura (a dispetto di quanto sostenuto nell'ordinanza che ritiene "identici" alcuni degli oggetti sequestrati) è stata riscon- trata la difformità dei capi d'abbigliamento sequestrati e quelli utilizzati dai reali malfattori. Non vi sarebbe coincidenza nemmeno tra le somme di denaro rubate all'in- terno della edicola-cartoleria e quanto sequestrato presso l'abitazione del RR. Ed infatti, il riconoscimento della vaschetta contente le monetine (un contenitore per CD -di comune e diffusa vendita) in mancanza di specifici elementi di unicità, non fornirebbe quel valore aggiunto per poter affermare, seppur in termini indi- ziari, elementi a carico del RR. A ciò si aggiunge - prosegue il ricorso- che, in relazione al capo h), ovvero al furto del furgone della "ditta traslochi e trasporti D'agostino" l'unico elemento indiziante a sostegno dell'accusa era quello del rinvenimento della chiave "spa- dino" presso l'abitazione dell'indagato quando, in realtà, emerge dagli atti che l'automezzo non è stato aperto o accesso con chiave adulterina, bensì con la for- zatura della portiera e il collegamento dei fili d'accensione. Ci si duole che l'impugnata ordinanza del tribunale del Riesame dia atto che l'attività scientifica effettuata sui filmati non ha apportato elementi a supporto della labile attività investigativa, ma poi ritiene di per sé tali elementi idonei a fondare i gravi indizi di colpevolezza nei confronti del RR. In altri termini, gli unici elementi investigativi a sostegno dell'ipotesi accu- satoria sarebbero quelli rinvenuti la sera del 22 maggio 2018 (nessuna attività successiva ha dato esiti) e tali elementi valutati nell'immediato erano inidonei per procedere all'arresto degli indiziati. Tuttavia, a distanza di due anni gli stessi ele- menti sono stati ritenuti idonei per applicare la misura cautelare. Emergerebbe a chiare lettere la contraddittorietà della impugnata ordi- nanza ove ritiene sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi g) ed h). Con un secondo motivo di ricorso si censura il provvedimento impugnato, sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e il vizio di motivazione mancante e con riferimento agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 2 I. 895/67 e 679 cod. pen.Per il ricorrente l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima anche nella parte in cui ritiene corretta la contestazione di reato meglio descritta al capo f della rubrica ovvero che la detenzione di una c.d. "bomba carta" rientri nell'alveo dell'art. 2 della legge 895/1967 (. L'ordigno rinvenuto sul davanzale della finestra dell'abitazione del RR veniva repertato dal personale del nucleo artificieri

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