Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2022, n. 07630

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2022, n. 07630
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07630
Data del deposito : 3 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ingrosso rottami metallici di Silipo Luciano s.r.l. avverso l'ordinanza del 22/07/2021 del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere S C;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore, avv. P B, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse della società "Ingrosso rottami metallici di Silipo Luciano s.r.l.", avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro il 7 giugno 2021 per plurime violazioni dell'art. 452-quaterdecies cod. pen., contestate ai capi A), B) e G) dell'editto accusatorio, in relazioni ai quali la predetta società è indagata società indagata al capo H1) in relazione all'illecito di cui all'art. 25-undecies, comma 2, lett. f) d.lgs. n. 231 del 2001. 2. Avverso l'indicata ordinanza, la società "Ingrosso rottami metallici di Silipo Luciano s.r.l.", in persona del legale rappresentante C S, per il nninitesto del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, 'propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione, rispettivamente agli artt. 19, 45, 47 e 53 d.lgs. n. 231 del 2001 e agli artt. 321 e 125 cod. proc. pen. Il difensore contesta la motivazione laddove il Tribunale ha ravvisato la sussistenza del periculum in mora con motivazione apodittica, senza verificare i requisiti della concretezza e dell'attualità, sicché la misura ablativa sarebbe del tutto sproporzionata ed eccessiva rispetto alle ipotesi di reato in contestazione. Aggiunge il difensore che il sequestro impeditivo non sarebbe ammissibile nei confronti dell'ente, come si desume non solo dal fatto che l'art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001 non richiama il comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., ma anche, livello sistematico, dall'indebita sovrapposizione tra il sequestro impeditivo e l'interdizione dell'attività. Sotto altro profilo, il Tribunale si sarebbe limitato a motivare in ordine al fumus dei reati configurabili nei confronti delle persone fisiche, senza considerare gli ulteriori elementi che determinano la responsabilità da reato dell'ente, previsti dall'art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001. Oltre a ciò, il difensore censura il provvedimento impugnato laddove ha sequestrato la stessa società e, così facendo, si è attuata una diversa forma di misura cautelare, mascherata sotto forma di sequestro impeditivo, in violazione dell'art. 47 d.lgs. n. 231 del 2001, che prevede un contraddittorio anticipato sulla misura, il che non è avvenuto, con conseguente violazione del diritto di difesa.
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