Cass. civ., sez. I, ordinanza 19/05/2023, n. 13789

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 19/05/2023, n. 13789
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13789
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6438/2019R.G. proposto da F R, rappresentatae difes a da ll’ avv. M F , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Grosseto , via della Prefettura, 3 -ricorrente -

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona de l legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa da gli avv. G F, R C e M L,con domicilio eletto presso lostudio di quest’ultimo , sito in Roma, via Antonio Bosio, 2/3 -controricorrente - B Luciano -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2070 /201 8 , depositata il 17 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 maggio 2023 Oggetto: intermediazione finanziaria dal Consigliere P C;
RILEVATO CHE: - R F propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata il 17 settembre 2018, di reiezione del suoappello avverso la sentenza d el Tribunale di Grosseto cheaveva respinto le domande: i) di nullità del contratto di assicurazione dalla medesima concluso con il promotore L B, operante per conto della Axa Sim s.p.a., successivamente incorporata nella Banca Monte dei Paschi di Sienas.p.a., per violazione degli artt. 29 e 30 t.u.f.o di annullamento di tale contratto per errore o dolo;
ii) di condanna dei predetti B e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla restituzione della somma di euro 30.000,00, pari all’importo versato in esecuzione del contratto, detratto quanto già rimborsatole, oltre interessi e rivalutazione , e al risarcimento dei danni;
iii) in via subordinata, dirisoluzione del contratto medesimo per inadempimento, con condanna dei convenuti B e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al risarcimento dei danni, ovvero dicondanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da contratto e da fatto illecito;
- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva disatteso le domande dell’attrice in ragione della non riconducibilitàdel contratto di assicurazione concluso al novero dei con tratti finanziari disciplinati dal t.u.f. e dell’assenza di violazioni della normativa in materia di assicurazioni private e di responsabilità dei convenuti;
- ha, quindi, disatteso il gravame conf ermando la qualificazione del Tribunale del contratto dedotto in giudizio quale prodotto assicurativo, sia pure caratterizzato da una componente finanziaria in relazione al fatto che la determinazione dell’importo della prestazione dovuta era legata al valore di un fondo comune,ed evidenziando che a tale tipo di polizzavita (cd. unit-linked) trovava applicazione unicamente il codice delle assicurazioni private e non anche,ratione temporis, l’art. 25 bis t.u.f.;
- ha ag giunto che dalla documentazione prodotta in giudizio non emergeva l’esistenza di violazion i della disciplina relativ a alle assicurazioni private, né gli estremi dell’allegato errore essenziale e riconoscibile, né, infine,la mancata osservanza di obblighi diligenza e correttezza contrattuale da parte dell’intermediario;
-il ricorso è affidato a tre motiv i ;
- resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s .p.a. , mentre L B non spiega alcuna attività difensiva;
-la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrent e denuncia la violazione degli artt.1362, 1366 e 1370 cod. civ. e 1e 21 e ss. t.u.f. , per aver l a sentenza impugnata qualificato il contratto di assicurazione dedotto in giudizio quale contratto assicurativo, benché fosse assente l’alea assicurativa della garanzia per il rischiodi un determinato evento, e fosse presente unicamente l’alea finanziaria propria de i prodotti finanziari disciplinati dal testo unico finanza;
-osserva, sul punto, che nessuna prestazione assicurativa era prevista alla scadenza o in caso di premorienza, e che l’assenza della garanzia della restituzione integrale del capitale investito non consentiva di poter qualificare il contratto quale polizza vita;
-il motivo è inammissibile;
- deve osservarsi che in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato –come pacificamente nel caso in esame – prima dell'entrata in vigore della legge n. 262 del 2005 e del d.lgs. n. 303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrispostedall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore e che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto l'assicuratore sia tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit-linked), il giudice del merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 cod.civ., deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, al di là del nomeniuris attribuitogli, sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita, in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario, in cui il rischio c.d. di performance sia per intero addossato sull'assicurato (cfr. Cas. 18 maggio 2021, n. 13517;
Cass. 5 marzo 2019, n. 6319;Cass. 18 aprile 2012, n. 6061);
- tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata;
- orbene, la Corte di appello, dopo aver richiamato tale principio, ha ritenuto che nel caso in esame si fosse in presenza di un prodotto assicurativo, sottolineando l’assunzione da parte dell’assicuratore di un rischio demografico, in relazione all’obbligo di pagare ai beneficiari, al verificarsi dell’evento, l’importo del capitale aumentato dell’1%, nonché di un rischio di perdite finanziarie lega te all’andamento del fondo;
-una siffatta attività di qualificazione della polizza vita appare coerente con i richiamati principi e, per tale ragione, si sottrae alla censura prospettata;
- con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli a rtt. 1325, 1418, 1429, 1469 bis e 2697 cod. civ., per aver la Corte di appello omesso di considerare che il contratto era viziato per errore essenziale sull’oggetto del contratto e per dolo , in relazione alla convinzione della investitrice di concludere un contratto di assicurazione sulla vita con una società italiana che prevedeva il versamento di un premio a fronte di un rischio assicurativo;
- evidenzia, sul punto, che nessuna nota informativ a le era stata consegnata e che non vi erano elementi da cui evincere che si trattasse di una polizza unit-linked e che i fondi collegati fossero ad altissimo rischio;
-il motivo è inammissibile;
- la doglianza si fonda sull’assenza della volontà della ricorr ente di concludere un contratto ad alta volatilità, quale quello in esame, e sulla mancata ricezione delle condizioni generali di polizza e della relativa scheda informativa;
- non si confronta, tuttavia, con la decisione impugnata la quale ha ritenuto insussistente il dedotto vizio in ragione del fatto che la contraente aveva ricevuto la documentazione riguardante il contratto concluso e la relativa scheda informativa contenente le caratteristiche tecniche del prodotto assicurativo acquistato e, in ogni caso, ha evidenziato che l’eventuale vizio erastato convalidato dalla contraente exart. 1444 cod. civ.;
- infatti, la censura si limita a contestare l’accertamento fattuale operato dalla Corte di appello, sollecitando implicitamente questo giudice a un’ina mmissibile revisione delle risultanze probatorie effettata dal giudice di merito e, comunque, non sottopone a critica la autonoma ratiocostituita della convalida del contratto;
-con l’ultimo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 177 cod. ass. priv., nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, per mancata previsione dell’informativa sul diritto di recesso;
- il motivo è inammissibile, in quanto è sviluppato sul fondamento – espressamente negato dalla Corte di appello – d ella mancata previsione nel contratto di assicurazione concluso dalle parti del diritto di recesso previsto dal menzionato art. 177;
-come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035;
Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);
-il mancato rispetto dell’accertamento del giudice di merito sul punto osta, dunque, alla possibilità di esaminare la doglianza;
- pertanto, per le su indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
- le spese processuali seguono il criterio della so ccombenza e si liquidano come in dispositivo
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