Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2022, n. 42337

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2022, n. 42337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42337
Data del deposito : 9 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRANATI GIACOMO nato a ROMA il 18/01/1976 avverso l'ordinanza del 17/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 marzo 2022, il Tribunale del riesame de L'Aquila confermava il decreto con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto, il 25 gennaio 2022, nei confronti di G G il sequestro dell'autorizzazione a svolgere l'attività di autonoleggio con conducente (NCC), nonché la carta di circolazione relativa all'autovettura Mercedes utilizzata per il servizio e la targhetta metallica recante l'indicazione NCC. I reati ipotizzati a carico dell'indagato erano quelli previsti dagli artt. 48, 480 cod. pen. e 19, comma 6, legge n. 241/1990 per avere, nel presentare al Comune de L'Aquila la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di noleggio di autovetture, falsamente attestato di disporre di sedi operative e rimesse, effettive, nel territorio del comune de L'Aquila e in particolare in via Amitermina n. 36 e in Carsoli via Roma 234. Risultava che, invece, G esercitava l'attività in altre aree, soprattutto in territorio romano, come emergeva dagli accessi alla ZTL di Roma e all'aeroporto Leonardo da Vinci o al porto di Civitavecchia, cosicché la tesi accusatoria, validata dal Gip e dal Tribunale del riesame, prospettava l'induzione in errore dei funzionari che avevano rilasciato l'autorizzazione, risultando comunque decisivo l'effettiva disponibilità di una rimessa nel territorio de l'Aquila che in vero risultava smentita dagli accertamenti di polizia giudiziaria.

2. Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame, osservando in effetti, quanto al fumus dei reati, come nessuna delle due sedi dichiarate come rimesse effettive rispondessero a reali rimesse, quella in via Amitermina, come accertato dalla polizia giudiziaria, corrispondeva a un palazzo, per giunta senza accesso carrabile. La seconda sede della presunta rimessa, indicata in un secondo momento e quindi comunque inidonea a escludere la consumazione dei reati ab origine, rappresentava un box che la difesa non comprovava avesse l'ubicazione all'indirizzo dichiarato. Inoltre rappresentava, in ordine al periculum in mora, che in difetto di un provvedimento ablativo della autorizzazione l'indagato potrebbe proseguire a utilizzare la documentazione ottenuta mediante falsità ideologica, aggravando le conseguenze del reato, tanto più che la carta di circolazione risultava rilasciata solo per la specifica attività di noleggio, se autorizzata, cosicchè la disponibilità della stessa avrebbe determinato la possibilità dell'utilizzo abusivo dell'auto medesima.

3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di G G consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

4. Il primo motivo deduce violazione di legge quanto agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost., nonché vizio di motivazione in relazione alla errata individuazione dei luoghi in cui è sita la rimessa, nonché erronea valutazione dei 'gravi indizi di colpevolezza' e del pericolo di reiterazione. Il motivo denuncia che il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere inesistenti le rimesse, in quanto la disponibilità dell'una in via Amiternina della frazione Sassa - L'Aquila e non de L'Aquila, risultava da un contratto di comodato e dalle foto prodotte, mentre in Carsoli l'accertamento della polizia giudiziaria riguardò altro numero civico, rispondente alla proprietà del ricorrente, ove era ubicata la rimessa secondaria consentita in ambito provinciale.

5. Il secondo motivo deduce violazione ed errata degli artt. 81, 480 cod. pen., a seguito della sentenza n. 56/20 della Corte costituzionale, nonché vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei 'gravi indizi di colpevolezza', oltre che violazione di legge quanto agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost.In particolare il motivo censura l'ordinanza impugnata sul punto che non abbia tenuto conto che la l'obbligo di tenere l'auto nella rimessa non sia sussistente, in forza della deroga consentita dall'art. 10-bis, comma 9, della legge n. 12 del 2019, essendo consentito l'utilizzo delle autovetture in ogni ambito del territorio nazionale, nonché essendo fondata l'accusa sul mancato utilizzo delle rimesse. Nessun falsità si sarebbe quindi verificata.

6. Il terzo motivo deduce violazione di legge quanto agli artt. 125, comma 3, 309, comma 9, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost. nonché vizio di motivazione quanto ai 'gravi indizi di colpevolezza' e al periculum di reiterazione. Il motivo denuncia per un verso che dall'esistenza della rimessa deriverebbe il difetto di prova quanto al reato di falso;
per altro verso che il sequestro avrebbe dovuto riguardare il solo corpo del reato, dunque l'autorizzazione e la targhetta e non anche la carta di circolazione, che da sola non consentirebbe di utilizzare per noleggio l'autovettura.

7. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va innanzi tutto ricordato che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l'assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l'inidoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un, n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv 239692;
Sez. Un, n. 5876 del 28
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