Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 22/11/2022, n. 34314
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te: ORDINANZA sul ricorso 17520/2018 proposto da: M P S N, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. R A;- ricorrente - contro la ITALIA BUREAU OF INVESTIGATION (IBI) s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore;- intimata - avverso la sentenza n. 2148/2017 della Corte di Appello di MILANO, depositata il 16.1.2018, R.G. n. 831/2015;udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 28/9/2022 dal Consigliere Dott. F G L C. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 299/2015, il Tribunale di Milano respingeva il ricorso con il quale S N M P chiedeva nei confronti della convenuta Italian Bureau of Investigation s.r.l. di accertare la nullità/illegittimità del contratto di lavoro intermittente stipulato in data 18.12.12 per il periodo 20.12.2012-19.6.2013 e della proroga al 31.5.2012;di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario full time e di condannare la società convenuta al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno ex art. 32 L. 183/2010 nella misura di 12 mensilità ovvero ex art. 1223 c.c. nella misura delle retribuzioni maturate dall'interruzione del rapporto alla data della sentenza. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Milano respingeva l'appello che S N M P aveva proposto contro la decisione di prime cure e lo condannava al pagamento delle spese del secondo grado, come ivi liquidate. 3. Avverso tale decisione S N M P ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 4. La IBI s.r.l. è rimasta mera intimata, non avendo depositato controricorso.
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