Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/1999, n. 4916

CASS
Sentenza
21 maggio 1999
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CASS
Sentenza
21 maggio 1999

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La sanzione di inammissibilità sancita dall'art. 366, comma primo, cod. proc. civ., per l'ipotesi in cui nel ricorso per cassazione manchi la indicazione sommaria dei fatti di causa, deve essere applicata non solo quando la esposizione dei fatti manchi del tutto, ma anche quando sia insufficiente e richieda, perciò, per l'individuazione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e della posizione che vi hanno assunto le parti, l'utilizzazione di altre fonti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/1999, n. 4916
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4916
Data del deposito : 21 maggio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - rel. Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

In fase di oscuramento