Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2023, n. 48832

CASS
Sentenza
15 novembre 2023
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15 novembre 2023

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In tema di capacità dell'imputato a stare in giudizio, durante le indagini preliminari, analogamente a quanto previsto per il giudizio attraverso la formula «se occorre», l'accertamento peritale è disposto quando risulta la «necessità di provvedere», cioè ove emerga un "fumus" di incapacità processuale.

Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari respinga, per difetto delle condizioni previste dall'art. 392, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di perizia sulla capacità dell'indagato di partecipare coscientemente al procedimento avanzata dal pubblico ministero qualora questi non abbia assolto all'onere di far emergere il "fumus" di tale incapacità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2023, n. 48832
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48832
Data del deposito : 15 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

in caso di diffusione del presente provvedimento 48832 - 25 (mettere le generalità e g'i tri dati identificativi, a norma dell'at. 52 REPUBBLICA ITALIANA d.lgs. 1 03 in quanto In nome del Popolo Italiano ☐ dispo d'ufficio LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE ☐ a r esta di parte ☐ imposto dalla legge Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 1468/2023 GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI CC 15/11/2023- ELISABETTA MARIA MOROSINI R.G.N. 32781/2023 -Relatore VINCENZO SGUBBI CARLO RENOLDI MICHELE CUOCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE nei confronti di: C.G. nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/08/2020 del GIP TRIB. MINORENNI di FIRENZE sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze ricorre contro l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha rigettato la richiesta di incidente probatorio nel procedimento instaurato nei confronti di per i delitti di atti persecutori e lesioni C.G. personali contestati come commessi nei confronti di C.D. Premette il Pubblico ministero ricorrente di avere chiesto, nelle forme dell'incidente probatorio, l'espletamento di una perizia avente ad oggetto, tra l'altro, l'accertamento della capacità dell'indagato di partecipare coscientemente al processo. Il G.i.p., rispondendo che non si ravvisa alcuno dei presupposti di cui all'art. 392 c.p.p.», avrebbe determinato una stasi irreversibile del procedimento: l'accertamento della capacità processuale dell'indagato è possibile solo a mezzo della perizia richiesta;
in mancanza di tale accertamento, nessuna iniziativa diversa dalla richiesta di archiviazione può essere assunta dal Pubblico Ministero. L'ordinanza, dunque, sarebbe abnorme.

2. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. La nozione di «atto abnorme> è stata affinata da numerosi interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Nella sentenza ON (Sez. V, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590) si è limpidamente scritto che «la categoria dell'abnormità è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in stretto collegamento con il tema della tassatività, che, come è noto, pervade il regime delle impugnazioni, in genere, e del ricorso per cassazione in specie. Rimedio, quest'ultimo, che, significativamente, racchiude in sé l'esigenza di approntare uno strumento eventualmente alternativo e residuale rispetto a tutti gli altri rimedi che assicuri il controllo sulla legalità del - procedere della giurisdizione. L'abnormità, quindi, più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra sempre e comunque uno sviamento della funzione - giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perímetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento. Tanto che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente 2 disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l'esistenza o meno del "potere" di adottarlo. In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all'interno di un "fenomeno" unitario. Se all'autorità giudiziaria può riconoscersi "attribuzione" circa l'adottabilità di un determinato provvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che da essi derivino effetti regressivi del processo. Ove, invece, sia proprio l' "attribuzione" a far difetto -lae con essa, quindi, il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale - conseguenza non potrà essere altra che quella dell'abnormità, cui consegue l'esigenza di rimozione». L'atto abnorme è dunque quell'atto che, essendo frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile, deve poter essere impugnato per cassazione proprio perché si tratta di atto del tutto estraneo agli schemi legali e che comporta una stasi del procedimento altrimenti non emendabile (cfr. Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715). Resta escluso, come precisato anche dalla dottrina, che possa invocarsi la categoría dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (ibidem; cfr. anche Sez. U, n. 33 del 22/11/2000,

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