Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/12/2009, n. 28284
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Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie, la corte territoriale, individuati nel conferimento della facoltà di firma sociale in via continuativa in rappresentanza dell'azienda e nell'attribuzione di compiti implicanti l'effettivo esercizio del potere negoziale nei confronti di terzi i tratti caratterizzanti la figura del funzionario di banca, sulla base delle disposizioni contrattuali collettive di cui all'art. 4 del ccnl del personale direttivo delle aziende di credito, aveva ritenuto, con motivazione congrua, che i compiti assegnati al ricorrente rivestissero tali caratteristiche; la S.C. ha confermato tale sentenza ed ha enunciato il principio su esteso).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
Dott. MELIADÒ Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA DI ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato CONTI GUIDO, che la rappresenta e difende, giusta procura ad litem allo notar Antonio Maria Zappone di Roma del 12/10/05, rep. 79283;
- ricorrente -
contro
ER SE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato SIRACUSANO ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 330/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2005 R.G.N. 9159/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADÒ;
udito l'Avvocato CONTI GUIDO;
udito l'Avvocato SIRACUSANO ALESSANDRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 18.1/19.5.2005 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede del 6.2.2002, impugnata da RG RI, dichiarava il diritto dello stesso all'inquadramento nella qualifica di funzionario (5 grado del CCNL del credito) a far data dal marzo 1992.
Osservava la corte territoriale che il ricorrente era preposto ad attività (quali le pratiche relative al rinnovo delle ipoteche) che comportavano l'assunzione di decisioni di carattere discrezionale e che la normativa interna dell'istituto attribuiva espressamente la firma sociale a funzionari incaricati di adempimenti di contenuto analogo, e, comunque, almeno di pari rilievo.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Banca di Roma s.p.a. con un unico motivo, illustrato con memoria.
Resiste con controricorso RG RI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, proposto ai sensi