Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2020, n. 28921

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2020, n. 28921
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28921
Data del deposito : 19 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: T D nato a RAVENNA il 06/05/1947 avverso la sentenza del 06/06/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI P;
sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6 Giugno 2019 il Giudice dell' udienza preliminare del Tribunale di Ravenna ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a T D in relazione alla imputazione di truffa aggravata ai danni dell' INPS, la pena concordata e contestualmente ha disposto la confisca per equivalente della somma di euro 210.804,21 sottoposta a sequestro preventivo.

2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, T D deducendo due motivi: a. violazione degli artt. 240 commi 2 e 3 cod. pen. La difesa, premesso che l' art. 240 cod. pen. prevede la confisca dei beni o cose corrispondenti al profitto del reato ma al contempo stabilisce che siano esclusi i beni appartenenti ai soggetti terzi estranei al reato anche se corrispondenti al profitto del reato, osserva che apparendo evidente che la norma in questione prevede la tutela anche della persona offesa dal momento che le somme in questione, sia pure di natura fungibile, in tutto corrispondenti ai valori sottratti all' INPS, tali somme non potevano essere confiscate in quanto patrimonio della persona offesa. Rileva che nell' ipotesi in cui le somme confiscate, corrispondenti ad un tempo al profitto del reato che al danno subito all' ente previdenziale, venissero acquisite in via definitiva al patrimonio dello Stato l' imputato si troverebbe esposto al rischio concreto della duplicazione delle sanzioni e misure ablatorie di carattere patrimoniale conseguenti all' accertamento della responsabilità penale, duplicazione certamente non consentita alla luce dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte EDU.;
b. violazione degli artt. 165 comma 1 e 240 cod. pen. in relazione agli art. 444 comma 1 ter e 448 bis del codice di rito. Deduce che il giudice di merito in ragione della peculiarità della fattispecie in ossequio del principio del favor rei apparendo evidente che le somme oggetto di sequestro erano sufficienti a garantire le restituzioni dovute alla persona offesa in luogo di disporre la confisca ben avrebbe potuto prescrivere di procedere alla restituzione delle somme nette dei ratei di pensioni all' INPS. Assume che l' imputato si trovava esposto ad un trattamento pregiudizievole e maggiormente punitivo rispetto a soggetti imputati di reati più gravi in quanto avrebbe dovuto restituire i ratei pensionistici due volte, una volta a titolo di confisca del profitto del reato ed una seconda volta
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