Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2016, n. 12101

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In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cd. "repechage", ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2016, n. 12101
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12101
Data del deposito : 13 giugno 2016
Fonte ufficiale :

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