Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2008, n. 5087
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La sentenza che dispone il rinvio a norma dell'art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio), contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato. Ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di cassazione, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 cod. proc. civ.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente di sezione -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANINI PIER LORENZO, giusta procura speciale del notaio dott. Nario Liguori di Roma, rep. 129637 del 17/07/02, in atti;
- ricorrente -
contro
SI TA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato PETRETTI ALESSIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FUSTINONI GIACOMO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1976/01 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 19/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/08 dal Consigliere Dott. SEGRETO Antonio;
uditi gli avvocati GARONE Gianfrancesco, per delega dell'avvocato De Angelis Lucio, PETRETTI Alessio;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, 1^ sez. civile, con sentenza del 24.7.1989, respingeva l'appello proposto da VI NI avverso la sentenza del Pretore di Bergamo, che lo condannava al pagamento della somma di L. 978.657, in favore della Banca Nazionale del Lavoro, sulla base di rapporto di conto corrente. La Corte di cassazione, con sentenza n. 4140 del 10.4.1995, cassava la sentenza di appello, con rinvio ad altra sezione dello stesso Tribunale.
Il Tribunale di Bergamo, 1^ sez. civ., con sentenza del 19.7.2001, dichiarava inammissibile la domanda restitutoria della B.N.L. Detta Banca ha proposto ricorso per cassazione. Resiste con controricorso VI NI, che ha anche presentato memoria. La prima sezione civile di questa Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione a queste S.U., delineandosi un contrasto giurisprudenziale sulla seguente questione: "Se la designazione del Giudice di rinvio a seguito di cassazione della sentenza impugnata, attribuisca una competenza funzionale ratione materiae, come tale inderogabile e non modificabile, ne' dal Giudice del rinvio ne' dalla Corte di cassazione, o se, viceversa, qualora nel giudizio di rinvio la sentenza sia stata pronunziata, non dalla diversa sezione designata, ma dalla stessa sezione dell'organo giudiziario(che aveva pronunziato la sentenza cassata) con Giudici diversi, non si verta ne' in situazione di incompetenza, ne' in situazione di insorgenza dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 51 c.p.c., n.
4. Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 383 c.p.c., comma 1, Assume la ricorrente che, mentre la Corte di cassazione, con la pronunzia n. 4140/1995, aveva rinviato la causa ad altra sezione del Tribunale di Bergamo, il giudizio di rinvio, introdotto dal NI, era stato deciso dalla prima sezione civile di tale Tribunale, ossia la stessa che aveva emesso la sentenza cassata dalla Corte di cassazione. Assume la ricorrente che tale sezione era incompetente a decidere la causa in sede di rinvio, in quanto la designazione del Giudice del rinvio, a norma dell'art. 383 c.p.c., comma 1, attribuisce una competenza funzionale ratione materiae, come tale inderogabile che non può essere modificata ne' dal Giudice del rinvio, ne' dalla Corte di cassazione.
2.1. Sulla questione sollevata dalla banca ricorrente, questa Corte si è già pronunziata, sulla base tuttavia di una giurisprudenza non uniformemente orientata, ma caratterizzata da un contrasto alimentato da diversi indirizzi interpretativi. Secondo l'orientamento maggioritario, sulla premessa che non è consentito riformare una decisione della corte di cassazione ne' al Giudice di rinvio, con declinatoria di competenza, ne' alla stessa Corte ulteriormente adita, con la conseguenza che è inammissibile la designazione di un giudice diverso di rinvio in sostituzione di quello designato dalla sentenza di annullamento della cassazione, la cui competenza è funzionale ed inderogabile, anche in relazione alla sopravvenienza di norme che modificano i criteri di competenza, si è affermato che, in caso di designazione del Giudice del rinvio, individuato dalla S.C. in altra sezione della Corte di appello, deve ritenersi emessa da giudice incompetente la sentenza pronunziata dalla stessa sezione della Corte di appello (o del Tribunale), anche se costituita da diversi magistrati (ex multis: Cass.
9.2.2005 n. 2591;
Cass.5.3.2003, n. 3288;
Cass. 19.6.2002, n. 8941;
Cass. 9.2.2004, n. 2407;
Cass. 21.2.2001, n. 2510;
Cass. 23.9.1996, n. 8404), ed anche se operante con due collegi distinti (Cass. 27.4.2005, n. 8786).
2.2. Secondo un orientamento minoritario, qualora la cassazione con rinvio venga disposta con assegnazione della causa ad altra sezione dell'ufficio giudiziario che emise la sentenza annullata, come consentito dall'art. 383 c.p.c., la circostanza che la pronuncia in sede di rinvio venga resa dalla medesima sezione, che pronunciò la sentenza cassata, non determina una situazione d'incompetenza, ne' comunque spiega di per sè effetti invalidanti, nemmeno nel caso ai partecipazione di uno o più giudici ad entrambe le decisioni, in violazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., n.4, trattandosi di inosservanza che la parte, che non si sia avvalsa
del rimedio della ricusazione, non può dedurre come ragione di nullità della sentenza (ravvisabile solo nel diverso caso in cui il Giudice abbia nella causa un proprio interesse diretto, che lo ponga nella veste di parte) (Cass. 23/10/1984, n. 5385;
Cass. 14.6.1995, n. 6694;
Cass. 21.2.2001, n. 2510). In particolare si è osservato che il principio dell'alterità del Giudice di rinvio è rispettato ogni qualvolta a decidere in sede di rinvio siano Giudici (magistrati) diversi da quelli che pronunciarono la sentenza, cassata, sebbene appartenenti allo stesso ufficio giudiziario invece che a un ufficio territorialmente diverso. La circostanza, inoltre, che la nuova pronuncia sia resa dalla medesima sezione che ha pronunciato la sentenza cassata non determina una situazione di incompetenza ne' realizza effetti invalidanti, neppure nel caso di partecipazione di uno o più Giudici a entrambe le decisioni in violazione dell'obbligo di astensione, potendo la parte ricorrere al previo rimedio della ricusazione, altrimenti non avendo titolo a far valere alcuna nullità della sentenza per irregolare costituzione del Giudice (Cass. 22/06/2005, n. 13370). Ritengono queste S.U. che solo l'orientamento minoritario è in parte condivisibile.
3.1. L'art. 383 c.p.c., statuisce "La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro Giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.
Nel caso previsto nell'art. 360 c.p.c., comma 2, la causa può essere rinviata al Giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.
La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il Giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo Giudice, rinvia la causa a quest'ultimo".
Nel comma 1, della norma suddetta è regolato il rinvio cd. proprio, che ha funzione prosecutoria, in quanto mira ad una nuova definizione della controversia, essendo preordinato all'emanazione di una nuova sentenza di merito, che applicando i criteri di giudizio che la corte ha ritenuto corretti o emendando i vizi motivazionali, sostituisca quella cassata.
3.2. La norma non indica già in astratto e preventivamente davanti a quale giudice debba svolgersi tale giudizio rescissorio, ma ne rimette la scelta alla stessa Corte di Cassazione, fissando due soli requisiti.
Il primo è che si tratti di giudice di pari grado.
Il secondo è che si tratti di "altro" giudice rispetto a quello che ha emesso la sentenza impugnata (contrariamente al cd. rinvio improprio o restitutorio, di cui al terzo comma dell'art. 383 c.p.c., per il quale il rinvio va effettuato necessariamente "al" (e non "ad un") Giudice di primo grado, che non deriva i suoi poteri da una designazione discrezionale della corte, ma dalle norme ordinarie sulla competenza). Questo secondo requisito integra il cd. principio della "alterità" del Giudice.
Ritengono queste S.U. che solo il primo requisito integri una regola di competenza, mentre il secondo, quanto meno nella fattispecie, integri solo una regola relativa alla costituzione del Giudice.
4.1. Impostata la questione solo in termini di competenza, poiché la competenza è la frazione o quota della giurisdizione e fissa il criterio per stabilire a quale tra i diversi Giudici ordinari spetta il potere di decidere la causa, parte minoritaria della dottrina in epoca non recente ritenne che "altro Giudice" significasse necessariamente altro "ufficio giudiziario" inteso nel suo complesso. L'orientamento si fondava sul presupposto (in sè esatto) che non costituisce questione di competenza quella della ripartizione del potere di decidere fra i singoli organi, che possono concorrere a costituire il "Giudice competente". La competenza fa riferimento soltanto al Giudice inteso come "ufficio giudiziario" nel suo complesso ed ogni suddivisione interna, oltre ad essere puramente eventuale, è anche assolutamente irrilevante, incidendo sul carattere "amministrativo" dell'ufficio.
Questo principio