Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2012, n. 10136
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In applicazione del terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza d'appello che abbia affermato la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, e rimesso la causa a quest'ultimo, trattandosi di pronuncia che, decidendo sulla questione pregiudiziale insorta, non è idonea a definire, neppure parzialmente, il giudizio.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo presidente f.f. -
Dott. A M - Presidente di sez. -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
1. sul ricorso (iscritto al n. 18265/08 dei R.G.) proposto da:
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Flaminia n. 441 presso lo studio dell'avv. M P insieme con l'avv. E G che la rappresentano e difendono in forza della "delega a margine" del ricorso;
- ricorrente -
contro
M M, elettivamente domiciliato in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 326 presso lo studio degli avv. SCOGNAMIGLIO R e C S che lo rappresentano e difendono "giusta procura a margine" del controricorso;
- controricorrente -
2. sul ricorso incidentale (iscritto al n. 19220/08 dei R.G.) proposto DA:
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Trionfale n. 7130 presso lo studio dell'avv. RUGGIERI Fabrizio che la rappresenta e difende in forza della "procura speciale estesa a margine" del ricorso;
- ricorrente incindentale -
contro
M M, elettivamente domiciliato in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 326 presso lo studio degli avv. R SCOGNAMIGLIO e C S che lo rappresentano e difendono "giusta procura a margine" del controricorso;
- controricorrente -
entrambi i ricorsi AVVERSO la sentenza n. 4359/07 pronunciata il 31 maggio 2007 e depositata il 3 marzo 2008 dalla Corte di Appello di Roma (sezione lavoro), notificata il 28 ed il 29 aprile 2008;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2012 dal Cons. Dott. Michele D'ALONZO;
sentite le difese delle parti, perorate dagli avv. Paolo MARINI e Fabrizio RUGGIERI, per le ricorrenti, e dall'avv. C S, per il MANCIANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato a M M ed all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della Provincia di Roma, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) del Comune di Roma, in forza di un solo motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 4359/07 (pronunciata il 31 maggio 2007 e depositata il 3 marzo 2008;notificata il 28 ed il 29 aprile 2008) con cui la Corte di Appello di Roma (sezione lavoro) aveva dichiarato la giurisdizione dell'AGO e rimesso gli atti al Tribunale (sezione lavoro) della stessa città.
Il MANCIANTI instava per il rigetto del gravame.
2. Con controricorso notificato al MANCIANTI ed all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) del Comune di Roma, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della Provincia di Roma impugnava la medesima decisione per due motivi. Il MANCIANTI instava per il rigetto anche di questo gravame. 3. L'ATER provinciale ed il MANCIANTI depositavano memorie ex art.378 c.p.c. in vista dell'udienza (5 ottobre 2011) innanzi alla
sezione lavoro: questa, con ordinanza n. 26140 depositata il 6 dicembre 2011, "rilevato che trattasi di ricorso sulla giurisdizione", rimetteva gli atti "al Primo Presidente per l'... assegnazione" degli stessi a queste sezioni unite.
Il MANCIANTI depositava ulteriore memoria per l'odierna udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
p. 1. Riunione dei ricorsi.
Il ricorso dall'Azienda provinciale (iscritto a ruolo separatamente), ai sensi dell'art. 335 c.p.c., va riunito all'anteriore dell'Azienda comunale perché ha ad oggetto la medesima decisione. 2. La sentenza impugnata.
Il giudice a quo ha accolto il gravame (dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rinviando la causa al Tribunale) per le testuali ragioni che seguono:
- "l'eccezione ... dell'ATER della Provincia" ("violazione del termine dilatorio di cui all'art. 435 c.p.c., comma 3") "è infondata, discendendo da tale violazione non la nullità dell'impugnazione ma una mera irregolarità sanabile con la concessione di termine per lo svolgimento delle difese, ove non compiutamente svolte in ragione della tardiva notificazione (cfr Cass. 9331-96;5585-99)";"l'ATER della Provincia, costituendosi, ha svolto ampie ed esaustive difese ... (e la causa è sta più volte rifissata per la mancanza del fascicolo di primo grado)";
- "è pacifico, e documentalmente risultante, che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale privato, di origine e regolamentazione contrattuale privata individuale e collettiva, per la tutela del quale il ricorrente, ritenendo lesi il suo diritto alla prosecuzione del medesimo e di essere stato danneggiato per la sua anticipata risoluzione, ha formulato le domande in epigrafe riportate";
- "non sembra dubbio alla corte che esse rientrino nella regolamentazione posta in via generale dall'art. 63, con conseguente devoluzione della controversia alla cognizione dell'AGO, erroneamente declinata dal primo giudice, in quanto le riportate previsioni normative delineano un'area esaustiva di giurisdizione esclusiva, con conseguente irrilevanza della posizione giuridica, diritto soggettivo interesse legittimo, fatto valere (nel caso di specie, peraltro, le situazioni giuridiche soggettive fatte valere, in quanto nascenti dal contratto privato stipulate inter partes, ed attinenti sostanzialmente alla prosecuzione del rapporto già in essere e al risarcimento dei danni che si affermano cagionati dalla anticipata risoluzione del rapporto medesimo, assunta illegittima, hanno consistenza di diritto, mentre non inerisce alla giurisdizione, ma al tipo di pronuncia adottabile, eventualmente in termini di mera disapplicazione - penultimo periodo del comma 1 e comma 2 -, la problematica relativa alle domande aventi diretto riferimento ad atti amministrativi, quali formulate nei termini di cui alle riportate conclusione del ricorrente;la previsione dell'ultimo periodo dello stesso comma 1 rende evidente poi irrilevante la dedotta impugnazione da parte del Mandanti innanzi al giudice amministrativo della delibera di revoca dell'incarico, di cui alla produzione dell'Ater del comune effettuata il 26 aprile 2007), con le sole eccezioni previste, tra cui non rientrano rapporti degli organi delle pubbliche amministrazioni, ove svolto in regime di lavoro subordinato privato, essendo prevista la residuale giurisdizione del giudice amministrativo esclusivamente (comma 4) per le controversie inerenti alle procedura concorsuale per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e per quelle concernenti i rapporti di cui all'art. 3, ovvero per l'area residua del pubblico impiego non privatizzato";
- "i riferimenti dell'art. 63 alla "revoca degli incarichi dirigenziali... ancorché vengono in questione atti amministrativi presupposti" si attaglia poi esattamente alla fattispecie in esame, nella stessa configurazione della medesima data dal tribunale e sostenuta dalle parti resistenti, fugando ogni possibile dubbio in punto giurisdizione".
p.