Cass. civ., sez. I, ordinanza 01/02/2018, n. 02519

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 01/02/2018, n. 02519
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02519
Data del deposito : 1 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

13 ORDINANZA sul ricorso 18349/2013 proposto da: P G, P M, nella qualita' di eredi di P V G e di C I, elettivamente domiciliate in Roma, Via Nicotera n.29, presso lo studio dell'avvocato S G, che le rappresenta e difende unitamente • all'avvocato M C, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti - e sul ricorso: P E, in proprio e nella qualita' di erede di C I, elettivamente domiciliato in Roma, Via Macchiavelli n.25, presso lo studio dell'avvocato M A, rappresentato e difeso dall'avvocato C F, giusta procura a margine del ricorso successivo;
-ricorrente successivo -

contro

Credito Emiliano S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n.101, presso lo studio dell'avvocato P S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato B S, giusta procura a margine del controricorso e del controricorso successivo;
-controricorrente e controricorrente successivo - nonchè

contro

P A, P F;

- intimati -

nonchè

contro

P F, elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilio Faà di Bruno n.15, presso lo studio dell'avvocato C L, rappresentato e difeso dall'avvocato G N, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

Credito Emiliano C S.p.a., P A, P E, P G, P M;
avverso la sentenza n. 886/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2017 dal cons. GENOVESE FCESCO ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassi la decisione n.886/2012 con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

FATTI DI CAUSA

1. I signori P [G e M (le cd. sorelle P) nonché Enrico, Francesco, Arnaldo] e I C, tutti nella qualità di eredi del defunto (in data 31 luglio 1993) Virginio Gregorio P, socio della Cassa Rurale ed Artigiana di Curinga (costituita il 24 aprile 1964), poi trasformata (con deliberazione del 28 aprile 1996) nella Banca di Credito Cooperativo di Curinga e del Lametino, ed infine fusa per incorporazione (con deliberazione del 6 dicembre 1997) nel Credito Emiliano SpA (d'ora in avanti, solo C), chiedevano che fosse accertata la titolarità - in capo a loro eredi - di n. 50 azioni della Banca originariamente partecipata dal genitore, riconoscendo il diritto di concambio in n. 3424 del C per ogni azione posseduta dal dante causa in relazione alla Banca incorporata od il loro controvalore (pari a circa C 700.000), nonché il risarcimento dei danni.

1.1. Il Tribunale di Lamezia Terme rigettava la domanda e compensava le spese.

2. Avverso tale pronuncia, proponevano gravame tutti gli eredi (principale: M, G e Enrico P;
incidentale: Francesco e Arnaldo P nonché I C).

3. La Corte territoriale rigettava gli appelli e regolava le spese.

3.1. Secondo la Corte, era fondata l'eccezione del C di inammissibilità dei «nuovi documenti» (ovvero, l'originario statuto della Cassa rurale ed artigiana di Curinga, del 1964, che non era tra i documenti indicati nell'atto di citazione in primo grado) depositati dagli appellanti nel corso del giudizio di gravame.

3.2. Inoltre, nel corso del primo giudizio, nessuno avrebbe dedotto l'esistenza di uno statuto diverso da quello che era stato prodotto dal C e considerato ed esaminato nella sentenza impugnata.

3.3. In ogni caso, la produzione documentale doveva considerarsi inammissibile, ai sensi dell'art. 345, 3 0 co., cod. proc. civ. (come vigente ai sensi dell'art. 52 della I. n. 353 del 1990) non avendo gli appellanti dimostrato che la mancata produzione (nel corso del giudizio di primo grado) era avvenuta per causa loro non imputabile.

3.4. Infine, risultava inammissibile anche l'ulteriore deduzione degli eredi, svolta con riguardo all'art. 11 dello statuto della BCC di Curinga e del Lametino [che prevedeva il termine di un anno, dalla data della morte del socio, perché gli eredi chiedessero il trasferimento delle azioni, in quanto si assume che esso sia contrario agli artt. 457 e 458 cod. civ., che riconoscono al chiamato un termine maggiore (di dieci anni) per accettare l'eredità] perché, essendo già stata respinta l'eccezione di nullità dal primo giudice, di essa si era meramente riproposta la censura, senza «specificità» di articolazione dei motivi di gravame. E l'eccezione di invalidità della clausola statutaria, fondata su presupposti diversi (e su diversa causa petendi), era anche nuova.
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