Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2023, n. 20925
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D C G, nata il 28/01/1973 a Altofonte D B P, nato il 23/07/1968 a Palermo D B A, nata il 26/07/1963 a Palermo avverso il decreto in data 21/09/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 21/09/2022 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato quello del Tribunale di Palermo in data 24/02/2021, confermando la confisca di beni immobili, titoli, libretti postali, saldi di conto corrente, disposta nei confronti del proposto S D B e nei confronti dei terzi interessati A T, A D B e P D B, ma revocando quella del saldo attivo di libretto di risparmio presso Poste Italiane s.p.a., limitatamente alla somma di euro 104.671,20. 2. Hanno proposto ricorso A D B e P D B nella veste di eredi di S D B e di A T e di terzi interessati nonché G D C, nella veste di terza interveniente.
2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 19, 20, 24 d.lgs. 159 del 2011 e mancanza di motivazione in ordine all'impossibilità di attribuire un'incapacità di risparmio ai coniugi D B e T e in ordine alle censure formulate in sede di appello e con apposita memoria. Contesta l'apparenza di motivazione a fronte delle considerazioni difensive volte a suffragare le possibilità per i due coniugi di accantonare risorse rivenienti dall'attività lavorativa, da possidenze ricevute in qualità di eredi, alcune oggetto di alienazione e altre di sfruttamento. La perizia affidata dal Tribunale era riferita al periodo tra il 1997 e il 2016, cosicché per gli anni anteriori mancava un valido accertamento. In ogni caso la valutazione era vulnerata dal fatto che erano stati attribuiti a D B due immobili intestati al figlio, che il proposto non aveva mai acquistato, non potendosi dunque detrarre le relative spese dalle entrate. Ciò risultava evidente, considerando che due box acquistati nel 1996 in Monreale, sarebbero stati poi oggetto di confisca disposta nei confronti di Giuseppe Di Carlo, suocero di P D B, a fronte della presunzione sulla cui base i beni erano stati attribuiti al proposto, benché intestati a terzi. La Corte non aveva fornito risposta in ordine alle possibilità di risparmio dei coniugi, senza che fosse stato ritenuto necessario l'ampliamento del lasso temporale cui riferire gli accertamenti patrimoniali. La Corte si era basata su criteri astratti e non aveva dato conto delle censure relative all'incompetenza del Tribunale rispetto alla valutazione riguardante l'attribuzione al proposto di beni intestati al figlio e acquistati prima del 1997, la cui esistenza era desumibile solo dalla visura del sistema Sister e che non avevano formato oggetto di sequestro.
2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 24 d.lgs. 159 de 2011 e in ordine alla possibilità del terzo interessato di giovarsi delle entrate derivanti da evasione fiscale. La Corte aveva omesso di considerare i ricavi degli affitti di due immobili, uno sito in via Ambieri, intestato a T Agata, l'altro sito in via dell'Alba, intestato ai due coniugi, ritenendo che si trattasse semmai di provento dell'evasione fiscale, ciò che non avrebbe potuto sostenersi nei confronti del terzo interessato, non vincolato, diversamente dal proposto, dal criterio di giudizio espresso dall'art. 24 d.lgs. 159 cit. ai fini del computo della sproporzione.
2.3. Con il terzo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 19 d.lgs. 159 del 2011. Erroneamente era stata disposta la restituzione della somma di cui al libretto di risparmio, solo limitatamente alla somma di euro 104.671,20, parte della . maggior somma di euro 146.641,61: la restituzione era stata il frutto di un conteggio aritmetico delle somme via via introitate, provenienti da enti previdenziali, ma la somma restante era il
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 21/09/2022 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato quello del Tribunale di Palermo in data 24/02/2021, confermando la confisca di beni immobili, titoli, libretti postali, saldi di conto corrente, disposta nei confronti del proposto S D B e nei confronti dei terzi interessati A T, A D B e P D B, ma revocando quella del saldo attivo di libretto di risparmio presso Poste Italiane s.p.a., limitatamente alla somma di euro 104.671,20. 2. Hanno proposto ricorso A D B e P D B nella veste di eredi di S D B e di A T e di terzi interessati nonché G D C, nella veste di terza interveniente.
2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 19, 20, 24 d.lgs. 159 del 2011 e mancanza di motivazione in ordine all'impossibilità di attribuire un'incapacità di risparmio ai coniugi D B e T e in ordine alle censure formulate in sede di appello e con apposita memoria. Contesta l'apparenza di motivazione a fronte delle considerazioni difensive volte a suffragare le possibilità per i due coniugi di accantonare risorse rivenienti dall'attività lavorativa, da possidenze ricevute in qualità di eredi, alcune oggetto di alienazione e altre di sfruttamento. La perizia affidata dal Tribunale era riferita al periodo tra il 1997 e il 2016, cosicché per gli anni anteriori mancava un valido accertamento. In ogni caso la valutazione era vulnerata dal fatto che erano stati attribuiti a D B due immobili intestati al figlio, che il proposto non aveva mai acquistato, non potendosi dunque detrarre le relative spese dalle entrate. Ciò risultava evidente, considerando che due box acquistati nel 1996 in Monreale, sarebbero stati poi oggetto di confisca disposta nei confronti di Giuseppe Di Carlo, suocero di P D B, a fronte della presunzione sulla cui base i beni erano stati attribuiti al proposto, benché intestati a terzi. La Corte non aveva fornito risposta in ordine alle possibilità di risparmio dei coniugi, senza che fosse stato ritenuto necessario l'ampliamento del lasso temporale cui riferire gli accertamenti patrimoniali. La Corte si era basata su criteri astratti e non aveva dato conto delle censure relative all'incompetenza del Tribunale rispetto alla valutazione riguardante l'attribuzione al proposto di beni intestati al figlio e acquistati prima del 1997, la cui esistenza era desumibile solo dalla visura del sistema Sister e che non avevano formato oggetto di sequestro.
2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 24 d.lgs. 159 de 2011 e in ordine alla possibilità del terzo interessato di giovarsi delle entrate derivanti da evasione fiscale. La Corte aveva omesso di considerare i ricavi degli affitti di due immobili, uno sito in via Ambieri, intestato a T Agata, l'altro sito in via dell'Alba, intestato ai due coniugi, ritenendo che si trattasse semmai di provento dell'evasione fiscale, ciò che non avrebbe potuto sostenersi nei confronti del terzo interessato, non vincolato, diversamente dal proposto, dal criterio di giudizio espresso dall'art. 24 d.lgs. 159 cit. ai fini del computo della sproporzione.
2.3. Con il terzo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 19 d.lgs. 159 del 2011. Erroneamente era stata disposta la restituzione della somma di cui al libretto di risparmio, solo limitatamente alla somma di euro 104.671,20, parte della . maggior somma di euro 146.641,61: la restituzione era stata il frutto di un conteggio aritmetico delle somme via via introitate, provenienti da enti previdenziali, ma la somma restante era il
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