Cass. pen., sez. VII, ordinanza 10/03/2023, n. 10208

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 10/03/2023, n. 10208
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10208
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCIA MAICOL nato a ROMA il 16/03/1977 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
\ Visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminato il ricorso;

Ritenuto che

il ricorso svolge, con riferimento alla mancata concessione dell'esecuzione della pena al domicilio, ai sensi della legge n. 199 del 2010, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare la valutazione di merito esercitata dalla magistratura di sorveglianza circa i concreti rischi di recidiva e di fuga, dalla decisione impugnata adeguatamente motivati);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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