Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/08/2022, n. 25559
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2012/2014 R.G. proposto da 3T1 NOGAROTTO CLAUDIO, rappresentato e difeso, per procura speciale 2-0-ZZ in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall'Avv. LUIGI DALLA ROSA ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione - ricorrente -contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 - controricorrente - e contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la qua e è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 - controricorrente - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO n. 49/a$/2013, depositata il 20 maggio 2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24/06/2022 dal consigliere dott. F C;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. A P, che ha chiesto l'accoglimento parziale del primo motivo di ricorso e il rigetto dei restanti. FATTI DI CAUSA 1. C N impugnò innanzi alla C.T.P. di Venezia la cartella di pagamento notificatagli il 25 febbraio 2 .009 da Equitalia Polis s.p.a., concessionaria della riscossione, quale coobbligato in solido al pagamento delle somme dovute all'Erario da tale Ristrutturazioni di Momentè F. s.n.c.;quest'ultima, infatti, era stata destinataria di avvisi di accertamento per omesso versamento di Ilor e Iva negli anni 1995 e 1996, la cui impugnazione era stata respinta dalla stessa Commissione. Il Nogarotto evidenziò di essere receduto dalla società con atto depositato presso la C.C.I.A.A. il 16 agosto 1995. Su tale presupposto, e sull'ulteriore rilievo del fatto che il Nogarotto non aveva preso parte al giudizio promosso dalla società contro gli atti impositivi, la C.T.P. accolse il ricorso. 2. L'amministrazione finanziaria impugnò la sentenza innanzi alla C.T.R. del Veneto, la quale, nel contraddittorio con il contribuente e con Equitalia Nord s.p.a., subentrata all'originaria concessionaria, accolse parzialmente il gravame, ritenendo fondata la pretesa erariale limitatamente all'anno di imposta 1995.Secondo i giudici d'appello, il recesso del Nogarotto non ne impediva l'assoggettamento alla responsabilità solidale ex art. 2290 cod. civ. per l'intero anno di imposta 1995;né poteva essere validamente invocato, al riguardo, H beneficium excussionis nei confronti della società, destinato ad operare solo in sede esecutiva, posto che nella specie era stato effettuato un tentativo di pignoramento presso terzi a carico della società, con esito negativo. Quanto, poi, al fatto che l'amministrazione non avesse notificato un avviso di accertamento ai fini Irpef anche al socio, la C.T.R. ritenne che tale adempimento, pur conforme ai canoni di trasparenza e diligenza, non incidesse sull'operatività del vincolo solidale. Osservò, infine, che l'atto impositivo era sufficientemente motivato e che il Nogarotto era parte in causa nel giudizio di impugnazione dell'avviso notificato alla società, sicché' doveva ritenersi a conoscenza delle contestazioni formulate in tal sede dall'amministrazione. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da successiva memoria. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. All'udienza pubblica del 12 gennaio 2022 la causa è stata rinviata per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione (oggi denominato ADER- Agenzia delle entrate riscossione), litisconsorte necessario, che ha depositato controricorso. Il contribuente ha depositato una nuova memoria in prossimità dell'udienza.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi