Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/12/1985, n. 6477
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Le lavanderie che svolgono attività di lavaggio, candeggio ed appretto anche a livello industriale, sono escluse dal novero delle imprese manifatturiere beneficiarie di sgravi contributivi ai sensi del d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito nella legge 7 aprile 1977 n. 102, in quanto svolgono propriamente un servizio e, a differenza di queste ultime, non provvedono alla trasformazione di materie prime o semilavorate in prodotti finiti per l'acquisto e la circolazione; ne' tale esclusione è venuta meno per effetto dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979 n. 92 alla cui stregua l'estensione degli sgravi suddetti risulta possibile soltanto in favore di quelle lavanderie la cui attività si inserisce nel processo di produzione di tessuti e fibre, ai fini della loro successiva commercializzazione ed è, pertanto, del tutto diversa da quella di mera lavatura e stiratura di oggetti di biancheria e simili già usati e da ripulire. ( Conf 7509/83, mass n 432111).*