Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/1999, n. 5752

CASS
Sentenza
11 giugno 1999
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CASS
Sentenza
11 giugno 1999

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Massime • 3

In relazione al principio per cui il carattere complementare e sussidiario del giuramento suppletorio impone al giudice, prima di ammetterlo, di provvedere sugli altri mezzi di prova eventualmente richiesti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, deve reputarsi inammissibile la censura con la quale, in sede di giudizio di legittimità, si lamenti la violazione di quel principio esclusivamente per il mancato esame di determinate prove, senza alcuna dimostrazione o quanto meno deduzione in ordine alla loro decisività, avuto riguardo al loro contenuto, ed ancorché risulti che il giudice di merito non abbia compiuto alcuna delibazione in ordine ad esse nell'ammettere il giuramento.

Nella determinazione della formula del giuramento suppletorio il giudice di merito non è in alcun modo legato a quanto affermato dall'una o dall'altra parte, ma è libero di indicarla sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo e nei limiti del "thema probandum", potendo, dunque, nell'esercizio di un potere discrezionale, ben modificare l'assunto delle parti con riferimento a detti elementi, in modo che attraverso l'esperimento del giuramento si possa raggiungere la prova piena che la parte interessata non risulta aver fornito.

L'individuazione dell'esistenza di quella zona grigia tra prova mancata e prova fornita in modo completo, integrante una situazione di cosiddetta "semiplena probatio", è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell'adeguatezza e logicità della motivazione che lo sorregge.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/1999, n. 5752
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5752
Data del deposito : 11 giugno 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Roberto PREDEN - Presidente -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato CARLO VISCONTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO JACCHIA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
NT IE LO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE B.BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato CARMINE PUNZI, che lo difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonché contro
FO RT;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1410/95 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 06/10/95 e depositata il 20/12/95 (R.G. 886/93);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;

udito l'Avvocato Mario JACCHIA;

udito l'Avvocato Antonio D'ALESSIO (con delega Avv. C. PUNZI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 30 giugno/30 settembre 1992 il Tribunale di Bologna rigettava la domanda avanzata da ON ER OL nei confronti di TI BE e RI AR di restituzione della somma di L. 15.000.000, assertivamente loro concessa a titolo di mutuo, e lo condannava al rimborso delle spese del giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello il ON lamentando che il Tribunale avesse erroneamente interpretato i risultati della istruzione probatoria ritenendo che l'intervento finanziario da lui operato avesse la sua ratio nell'interesse, comune alle altre parti, di assicurare le condizioni di un concordato preventivo. Il TI resisteva al gravame avanzando in linea subordinata istanza di ammissione delle prove già proposte in primo grado e ritenute superflue dal Tribunale.
Parimenti resisteva il RI che proponeva a sua volta appello incidentale.
Posta la causa in decisione la Corte, con ordinanza 31 marzo/6 maggio 1995 deferiva giuramento suppletorio al ON che lo prestava secondo la formula dettata dal Collegio. e sulla scorta del prestato giuramento, con sentenza 6.10/20.12.1995: accoglieva la domanda e condannava il RI al pagamento di L. 15.000.000, con gli interessi legali dal 3 dicembre 1986, in favore del ON, nonché al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio;

compensava invece interamente le spese del giudizio di gravame tra il ON ed il TI.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il RI che ne affida l'accoglimento a cinque motivi, illustrati anche da memoria. Resiste con controricorso il ON che produce anche memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo il ricorrente deduce "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2736 n. 2 c.c., dell'art. 184 c.p.c. (vecchio testo) e dell'art. 35 c.p.c. (vecchio testo) - omesso esame di un punto decisivo della controversia (art. 300 n. 2 e 5 c.p.c.)" rilevando che, per pacifica giurisprudenza, il giuramento suppletorio, come mezzo complementare o sussidiario nei confronti delle prove fornite dalle parti o comunque acquisite è inammissibile nel caso in cui altri mezzi di prova siano stati richiesti a fondamento della domanda o dell'eccezione e il giudice abbia omesso di provvedere su di essi.
Nella specie, afferma, entrambi gli

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