Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2024, n. 14095
Sentenza
20 marzo 2024
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20 marzo 2024
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Massime • 1
In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il disposto di cui all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, per l'individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.
Sul provvedimento
Testo completo
14095-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 291/2024 PATRIZIA PICCIALLI -Presidente - CC 20/03/2024 GABRIELLA CAPPELLO R.G.N. 2855/2024 ANNA LUISA ANGELA RICCI Relatore FABIO ANTEZZA BRUNO GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL AQ AN RE nato il [...] avverso la sentenza del 11/01/2024 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG nella persona del sostituto ES IN, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro, da revocarsi م ز RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza dell'11 gennaio 2024, ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a RY AL RO NO la pena concordata in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Milano il 10 luglio 2020. Con la stessa sentenza il Tribunale ha applicato di ufficio la confisca della somma di denaro in sequestro pari ad euro 1- 1.025,00, rilevando che lo stesso imputato, come risultava dal verbale di sequestro, aveva ammesso che tale somma era provento di attività di spaccio di sostanza stupefacente. Al ricorrente nel capo di imputazione è stata contestata la detenzione illecita di n. 2 involucri contenenti rispettivamente gr. 1,52 e gr. 1,64 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 240 cod. pen. per avere il Tribunale disposto la confisca della somma di euro 1.025,00, sequestrata all'imputato. Il difensore osserva che, laddove sia contestato il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è possibile procedere alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 240 comma 1 cod. pen. (e non già ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R n. 309/90 o dell'art. 240 bis cod. pen.). L'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ovvero il lucro e vantaggio economico che si ricava direttamente e indirettamente dalla sua commissione. La sentenza impugnata ha sostenuto che la somma fosse provento dello spaccio, ma non ha tenuto conto che all'imputato è contestata solo la detenzione di sostanza stupefacente, sicché, anche ad ammettere che il denaro fosse il ricavato di vendite pregresse, non si tratterebbe comunque del profitto del reato in contestazione. Mancando il nesso di pertinenzialità tra il reato per cui è applicata la pena e la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, la somma di denaro avrebbe dovuto- secondo il difensore- essere restituita.
3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto ES IN, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, da revocarsi. K 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto.
2.Nulla quaestio sulla possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento relativamente alle disposizioni concernenti la confisca: le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine al contrasto profilatosi in materia, hanno stabilito che è ricorribile per cassazione, per vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento che disponga una misura di sicurezza, ove questa non abbia formato oggetto di pattuizione tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Savin, Rv. 279348).
3. Ciò premesso, con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. può essere disposta la confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. ovvero, per quanto rileva con riferimento al ricorso in esame, la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ovvero il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436-01; Sez.