Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 22/02/2023, n. 07601

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 22/02/2023, n. 07601
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07601
Data del deposito : 22 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CIATTO ALFIO nato a PATERNO' il 29/04/1968 CIMATO ANTONIO nato a CINQUEFRONDI il 26/07/1984 COPPOLA CONSOLATO SALVATORE nato a PATERNO il 19/05/1968 EIA GIOSAFATrE GIUSEPPE nato a ROSARNO il 19/05/1974 PESCE ROCCO nato a POLISTENA il 17/03/1988 SCORDINO FILIPPO nato a ROSARNO il 23/08/1975 avverso la sentenza del 05/12/2019 della CORTE APPELO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' per tutti i ricorsi. E' presente l'avvocato I G del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di: SCORDINO FILIPPO il quale si riporta ai motivi di ricorso. E' presente l'avvocato G L del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di:

COPPOLA CONSOLATO SALVATORE

Il difensore presente chiede raccoglimento del ricorso E' presente l'avvocato C F del foro di PALMI in difesa di: CIMATO ANTONIO il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento E' presente l'avvocato N M del foro di PALMI in difesa di: EIA GIOSAFATTE GIUSEPPE PESCE ROCCO SCORDINO FILIPPO anche per l'avvocato A A FO CATANIA per imp CIATTO ALFIO il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento E' presente l'avvocato SANTAMBROGIO MARIO del foro di PALMI in difesa di:

PESCE ROCCO

Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5.12.2019, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, ha rideterminato la pena nei confronti di alcuni imputati e, per il resto, ha confermato le condanne irrogate dal primo giudice in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 meglio descritti in rubrica.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori.

3. A C lamenta quanto segue. I) Violazione di legge, per insussistenza dell'elemento soggettivo e mancata consapevolezza delle finalità illecite dell'operazione in capo al ricorrente, stante la mancanza di un contributo significativo inquadrabile nell'alveo del concorso di persone nel reato, non avendo la Corte di merito considerato l'ipotesi di connivenza non punibile. Il C si è limitato ad accompagnare il C a Cosenza ove è avvenuto l'acquisto di droga ma la sua presenza non poteva ritenersi indispensabile alla conclusione dell'affare illecito. II) Vizio di motivazione, per erronea esclusione del reato di favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen., trattandosi di condotta mediante la quale l'imputato ha agito nell'esclusivo interesse dell'autore del reato principale. III) Violazione di legge, per non avere ritenuto applicabile la circostanza del contributo concorsuale di minima importanza ex art. 114 cod. pen., tenuto conto dell'apporto dato dal C nel reato, idoneo solo a conferire maggiore sicurezza al concorrente C, ma per il resto trascurabile e marginale.

4. Filippo S lamenta quanto segue. I) Vizio di motivazione, laddove con motivazione illogica e contraddittoria si identifica l'imputato quale utilizzatore dell'utenza n. 3809042419 e conducente della Fiat Panda tg. DL935KP. Si deduce l'erronea identificazione del ricorrente e l'illogicità dell'affermazione secondo cui, diversamente, si dovrebbe "ipotizzare che l'individuo in questione, riconosciuto dagli agenti come I stesso nelle due occasioni, disponesse di due autovetture dello stesso tipo, dello stesso colore e contatti quasi identiche". Si ritiene anche illogica l'assegnazione dell'utenza telefonica sopra indicata al ricorrente, in base alla relazione intercorrente tra il messaggio "vieni da B" e la presenza dello S presso l'azienda agricola di B Porretta. II) Omessa valutazione della copiosa documentazione prodotta dalla difesa a supporto della non identificabilità del ricorrente nel soggetto osservato durante le indagini. III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla omessa risposta rispetto alla doglianza difensiva circa la insussistenza, nelle conversazioni intercettate, dei caratteri di chiarezza e decifrabilità dei significati, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione. La motivazione sul punto non è puntuale ma solo apparente, concludendo per il coinvolgimento del ricorrente nell'affare illecito in assenza di conversazioni con il quale costui manifesti un personale interessamento alla vicenda (v. pag. 46). È erronea l'esegesi della captazione in cui lo S chiede all'E "che fine hai fatto?" (v. pag. 50), interpretata dalla Corte come richiesta di informazioni sull'esito dell'affare e non piuttosto, alla luce del peculiare stato di salute dell'E, come espressione di un interessamento del ricorrente sullo stato di salute dell'E. Del tutto congetturale l'esegesi del dato intercettativo "Ma vai per favore a trovare rocc. E digli di non chiamarmi" (v. pag. 49), stante la mancanza di un dato positivo che ponga in relazione R P con la vicenda in esame. Non risulta che lo S abbia partecipato all'attività dell'E e quest'ultimo di ciò era consapevole;
quindi, la raccomandazione di prudenza intercettata ("Ma il dottore viene dietro di te") non può riferirsi all'affare tra i cosentini ed i catanesi. IV) Vizio di motivazione, per erronea configurazione del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90, stante la mancata identificazione di una struttura organizzativa stabile, idonea a realizzare un programma criminoso. V) Vizio di motivazione, per erronea identificazione dello S quale partecipe dell'associazione, nonostante le interazioni del medesimo con l'E siano state registrate in un brevissimo lasso di tempo e nonostante al ricorrente non sia mai stato sequestrato stupefacente o materiale da taglio. Il dato intercettativo non consente di apprezzare la logicità della valutazione della Corte territoriale, nella parte in cui trae da esso indici sintomatici di appartenenza dello S alla ipotizzata associazione. VI) Vizio di motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sulla base di un precedente giudiziario non ancora definitivo.

5. Giosafatte Giuseppe E lamenta quanto segue. I) Violazione di legge in relazione al capo 4) dell'imputazione, non avendo la Corte di merito correttamente applicato la regola di giudizio dell'oltre ogni 4 e ragionevole dubbio, travisando il contenuto della messaggistica captata per affermare il coinvolgimento del ricorrente nel reato in disamina. Dalle intercettazioni emerge solo che il coimputato C, preoccupato del mancato arrivo in Sicilia del camion carico di droga, inizia a compulsare l'E affinché questi si sincerasse che il mezzo non fosse rimasto coinvolto in alcun incidente stradale (pag. 73). Quindi l'interessamento ai fatti che hanno determinato il sequestro dello stupefacente è postumo allo stesso, mentre il ricorrente è _estraneo alla trattativa di acquisto della droga. II) Violazione di legge in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, con riferimento al ritenuto coinvolgimento dell'E, con il ruolo di partecipe, nel contesto criminoso associativo di cui al capo 1) della rubrica, ancorato dai giudicanti al suo asserito coinvolgimento nei c.d. reati-scopo di cui ai capi 3) e 4) di imputazione. In realtà, il periodo investigato si estendeva ad un lasso temporale di circa 20 giorni, dal 20 gennaio al 9 febbraio 2015;
successivamente non si registrava alcun contatto tra i coimputati del delitto associativo;
il ristretto contesto temporale e la mancanza di prova di un accordo criminoso, quindi, depone per condotte qualificabili come concorso nel reato ex art. 110 cod. pen. e non per la sussistenza di un'associazione dedita al narcotraffico. La sentenza impugnata non dà conto della c.d. affectio societatis fra i sodali, ammettendo come nel caso di specie manchi la prova di un accordo criminoso formalizzato, traendolo tuttavia per facta concludentia da una serie di elementi di prova in realtà inconsistenti. Nella specie manca la prova di un duraturo programma criminale posto alla base di un accordo fra gli associati, né risulta delineato il ruolo specifico del ricorrente il cui assolvimento è funzionale alla realizzazione degli scopi criminosi della consorteria. III) Vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., basato su generiche considerazioni non calibrate sulle singole posizioni e senza tenere conto della confessione del ricorrente in ordine al capo 3).

6. A C ha presentato, tramite i suoi difensori, due distinti ricorsi.

6.1. Il ricorso redatto dall'avv. C F lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 74 d.P.R. 309/90, in relazione alla ritenuta qualifica di partecipe pur a fronte della partecipazione del ricorrente ad un singolo reato-fine. Si deduce che la motivazione omette di argomentare sulla sussistenza dell'accordo intercorso tra i sodali per la pianificazione del programma criminoso, desunto solo a seguito della commissione dei delitti di cui ai capi 3) e 4), nonché in ordine alla sussistenza di un vincolo associativo tendenzialmente stabile, 5 e trattandosi di fatti avvenuti nell'arco di una settimana. Il contributo del C si limita ad un singolo episodio e lo stesso neanche è dotato di scheda telefonica coperta, essendo estraneo all'organizzazione. II) Violazione di legge, laddove la Corte territoriale conferma la sussistenza di un apparato probatorio idoneo a supportare la pronuncia di colpevolezza con riferimento al reato di cui al capo 4) dell'incolpazione. Le comunicazioni telefoniche con E e gli spostamenti da e per Cosenza non appaiono determinanti in tal senso.

6.2. Il ricorso redatto dall'avv. Michele Filippo Italiano lamenta quanto segue. I) Violazione di legge in relazione al capo 4) dell'imputazione, non avendo la Corte di merito correttamente applicato la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, travisando il contenuto della messaggistica captata per affermare il coinvolgimento del ricorrente nel reato in disamina. Dalle intercettazioni emerge solo che il coimputato C, preoccupato del mancato arrivo in Sicilia del camion carico di droga, inizia a compulsare il ricorrente e l'E affinché questi si sincerassero che il mezzo non fosse rimasto coinvolto in alcun incidente stradale (pag. 73). Quindi l'interessamento ai fatti che hanno determinato il sequestro dello stupefacente è postumo allo stesso, mentre il ricorrente è estraneo alla trattativa per l'acquisto della droga. II) Violazione di legge in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, con riferimento al ritenuto coinvolgimento del C, con il ruolo di partecipe, nel contesto criminoso associativo di cui al capo 1) della rubrica, ancorato dai giudicanti al suo asserito coinvolgimento nel reati-scopo di cui al capo 4) di imputazione. In realtà, il periodo investigato si estendeva ad un lasso temporale di circa 20 giorni, dal 20 gennaio al 9 febbraio 2015;
successivamente non si registrava alcun contatto tra i coimputati del delitto associativo;
il ristretto contesto temporale e la mancanza di prova di un accordo criminoso, quindi, depone per condotte qualificabili come concorso nel reato ex art. 110 cod. pen. e non per la sussistenza di un'associazione dedita al narcotraffico. La sentenza impugnata non dà conto della c.d. affectio societatis fra i sodali, ammettendo come nel caso di specie manchi la prova di un accordo criminoso formalizzato, traendolo tuttavia per facta concludentía da una serie di elementi di prova in realtà inconsistenti. Nella specie manca la prova di un duraturo programma criminale posto alla base di un accordo fra gli associati, né risulta delineato il ruolo specifico del ricorrente il cui assolvimento è funzionale alla realizzazione degli scopi criminosi della consorteria. III) Vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., basato su generiche considerazioni non calibrate sulle singole posizioni ed in particolare sulla persona del C.
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