Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/09/2022, n. 28188

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/09/2022, n. 28188
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28188
Data del deposito : 28 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ITT DIR TE EN 28 SET 2022 S E L SO E T 28 188/2 2 N E AULA 'B' S S E N IO AZ TR IS G E R Oggetto REPUBBLICA ITALIANA TE EN S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 3642/2020 Cron.28188 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. UMBERTO BERRINO Presidente Ud. 07/07/2022 Consigliere PU Dott. ROSSANA MANCINO Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE Rel. ConsigliereDott. FRANCESCO BUFFA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3642-2020 proposto da: LO MA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato RITA FERA, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente

contro

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI 2022 GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale 2719 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio legale BONURA FONDERICO, rappresentata e difesa dagli avvocati HARALD MASSIMO BONURA, GIUSEPPE MAZZARELLA;
- controricorrente avversO la sentenza n. 320/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/07/2019 R.G.N. 130/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale 231 comma 8 bis del Dott. MARIO FRESA visto l'art. 137, n. convertito con D. L. 28 ottobre 2020 modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza del 7 luglio 2022 - r.g. 3642/20 - TT MA

contro

Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti Con sentenza del 23 luglio 2019, la Corte d'appello di Brescia ha rigettato la domanda -proposta dal geometra TT nei confronti della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti per l'annullamento della cartella di pagamento relativa al versamento dei contributi dovuti a seguito di iscrizione d'ufficio del professionista alla Cassa. In particolare, la corte territoriale, affermato che il novellato art. 5 dello statuto della Cassa non eccedeva i limiti dell'autonomia regolamentare riconosciuta alle casse privatizzate dall'art. 2 d.lgs. n. 509/1994 né i limiti costituzionali, riteneva legittimo il provvedimento con cui la Cassa aveva previsto tra le ipotesi in cui non era possibile effettuare la cancellazione dalla Cassa in costanza di iscrizione all'Albo professionale, quella, integrata dalla fattispecie in esame, del geometra dipendente da aziende private;
la corte quindi affermava l'obbligo del TT del versamento della contribuzione, essendosi il TT limitato a dedurre di aver svolto attività professionale nell'interesse esclusivo del datore, senza nulla comprovare in ordine all'inquadramento nel ruolo professionale previsto dal contratto collettivo. 1 Avverso tale sentenza ricorre il TT, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Cassa;
la causa è stata rimessa a questa Sezione con ordinanza interlocutoria n. 5352/22 della Sesta Sezione della Corte;
le parti hanno presentato memorie;
il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. Il primo motivo lamenta violazione di legge in ragione dell' illegittimità dell'iscrizione d'ufficio disposta dalla Cassa Geometri nei confronti di professionista iscritto a diversa forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di distinta attività di lavoro contestualmente svolta. Il secondo motivo lamenta violazione di legge, evidenziando l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio disposta

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi