Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2023, n. 06207

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2023, n. 06207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06207
Data del deposito : 14 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AKKOURA BACHIR nato il 18/10/1993 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere R M;
lette/sefftlite le conclusioni del PG . OGLQ.{9-0 1 CnCIAA- >c', 3 OLC‹ 't LO ›fl>0 IN

FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 5 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Trento ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione (ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n.286 del 1998), introdotta da A B.

1.1 In motivazione, quanto alla prospettata causa ostativa ex art. 19 d.lgs. n.286 del 1998, si afferma che : a) pur essendo A figlio di cittadini italiani non può essere ritenuto convivente - prima della carcerazione - con i genitori, essendosi allontanato dalla abitazione familiare ben prima dell'arresto, anche a causa dei problemi di dipendenza da oppiacei;
b) va pertanto ritenuta assente l'ipotizzata causa ostativa alla espulsione, né può ritenersi che la pendenza di altri procedimenti penali sia di ostacolo alla esecuzione del provvedimento.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - A B, deducendo al primo motivo erronea applicazione di
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