Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/10/2019, n. 25394

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I consorzi di urbanizzazione, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in punto di proroga della durata del consorzio, aveva omesso di considerare la clausola statutaria disciplinante tale aspetto, facendo invece applicazione di principi codicistici in tema di proroga tacita).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/10/2019, n. 25394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25394
Data del deposito : 9 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

25394/1 9 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 1 eu eli Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Consorzio di Dott. ANDREA SCALDAFERRI Presidente - urbanizzazione proroga di fatto Dott. M G C SO Consigliere Ud. 14/05/2019 - Dott. M AO Consigliere - CC RG.N. 4478/2018Ron 25394 Dott. G M -- Consigliere - Rel. Consigliere - Rep. Dott. A A DTA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4478-2018 proposto da: dell'Amministratore pro tempore,IMA SRL, in persona elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MONTELEONE DI SPOLETO, 36, presso lo studio dell'avvocato E C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO GHEZZE;
ricorrente -

contro

CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ED ARTIGIANALI LEVEGO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato L M, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLETTA STECCANELLA, MICHELE STECCANELLA;

- controricorrente -

т. 1 2 2 5 19 avverso la sentenza n. 1999/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. A A DTA. FATTO E DIRITTO 1. La s.r.l. Ima (con la diversa denominazione di Ilesa) ha vocato avanti al Tribunale di Belluno il Consorzio per gli insediamenti produttivi e artigianali di Levego. Per quanto qui tuttora in interesse, l'attore ha chiesto l'accertamento dell'avvenuto scioglimento del consorzio alla data dell'1 gennaio 2000, con accertamento dell'inesistenza e/o nullità delle successive delibere consortili. Con sentenza depositata il 29 dicembre 2011, il Tribunale ha rigettato le richieste attoree. Rilevato che l'attore (socio del Consorzio dalla sua costituzione, avvenuta nel 1981) aveva chiesto l'accertamento dello scioglimento per scadenza del termine originariamente pattuito (31 dicembre 1999), il giudice ha ritenuto che «è ravvisabile una proroga tacita nel caso in cui, scaduto il termine iniziale, i consorziati continuino a svolgere le operazioni consortili» e che, perciò, il consorzio «era ancora esistente e operativo alla data del 19 febbraio 2003, quando venne deliberata dall'assemblea straordinaria la proroga della durata sino al 31 dicembre 2020».

2. Ima ha impugnato questa pronuncia avanti alla Corte di Appello di Venezia. La Corte veneziana, con sentenza depositata 1'1 settembre 2017, ha rigettato l'appello (pure respingendo l'appello Ric. 2018 n. 04478 sez. M1 ud. 14-05-2019 -2- г. incidentale presentato dal Consorzio avverso la decisione del giudice di primo grado di compensare per intero le spese del relativo giudizio). 3.- Esclusa l'applicabilità della disciplina consortile alla figura del consorzio volontario di urbanizzazione, la Corte veneziana, richiamandosi alle decisioni n. 9568/2017 e n. 2877/2007 di questa Corte, ha affermato che, in tale fenomeno, «il richiamo alla volontà delle parti opera in deroga alla disciplina delle associazioni non riconosciute come criterio per individuare la soluzione più aderente alla volontà delle parti» e che fonte primaria» della loro disciplina è, «specie per quel che

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