Cass. civ., sez. VI, ordinanza 02/07/2018, n. 17212

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 02/07/2018, n. 17212
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17212
Data del deposito : 2 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10285-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

ACETO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SESTO RUFO

23, presso lo studio dell'avvocato G E M, rappresentata e difesa dall'avvocato E T;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 968/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 20/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. M M. Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di A A contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo all'anno 2004;
Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 43 comma 30 e 60 DPR n. 600/1973, 57 DPR n. 633/1972, come modificati dall'art. 37 commi 24° e 25° DL n. 223/2006 e 5 TUIR;
che la CTR avrebbe erroneamente escluso che le violazioni penali rilevate a carico della società - e per le quali era obbligatoria la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica - avrebbero necessariamente comportato il raddoppio dei termini anche nei confronti dei soci;
che, infatti, la contribuente, per l'anno 2004, aveva provveduto a presentare la propria dichiarazione, omettendo il maggior reddito di partecipazione, derivante da quanto accertato in capo alla società partecipata;
che l'intimata ha resistito con controricorso;
che il motivo è fondato;
Ric. 2017 n. 10285 sez. MT - ud. 06-06-2018 -2- che, in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 (Sez. 6-5, n. 11171 del 30/05/2016);
che i suddetti termini sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla I. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015 (Sez. 5, n. 26037 del 16/12/2016;
Sez. 5, n. 16728 del 09/08/2016);
che anche con riguardo alla specifica posizione del socio di società a ristretta base sociale, come chiarito dalla Consulta, il raddoppio dei termini per l'accertamento consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale (nella Ric. 2017 n. 10285 sez. MT - ud. 06-06-2018 -3- specie, quantomeno, il reato di dichiarazione infedele, avendo la socia, come dedotto anche in ricorso, presentato dichiarazione dei redditi a fini IRPEF per l'anno 2004), indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'inizio dell'azione penale (Sez. 5, n. 20043 del 07/10/2015);
che la sentenza di questa Corte n. 26068/2015, citata dalla CTR, riguarda altra fattispecie, considerata altresì la diversa natura societaria;
che la CTR non si è conformata ai predetti principi;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla
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