Cass. civ., sez. III, ordinanza 29/08/2023, n. 25391

CASS
Ordinanza
29 agosto 2023
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Ordinanza
29 agosto 2023

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Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. soggiace al termine preclusivo di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c., dovendo pertanto essere sollevato entro la prima udienza di trattazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 29/08/2023, n. 25391
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25391
Data del deposito : 29 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 27557/2022 Numero sezionale 2742/2023 Numero di raccolta generale 25391/2023 Data pubblicazione 29/08/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Regolamento di competenza d'ufficio - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Preclusione di cui Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: all'art. 38, comma 3, c.p.c. – Applicabilità - Fondamento. Raffele Gaetano Antonio FRASCA Presidente Enrico SCODITTI Consigliere R.G.N. 27557/2022 Emilio IANNELLO Consigliere Pasqualina Anna Piera CONDELLO Consigliere Paolo SPAZIANI Consigliere Rel. Cron. CC – 12/07/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. 27557/2022 R.G., sollevato dal Giudice di pace di Cosenza, con ordinanza dell'11 ottobre 2022, nella causa vertente tra PP RA;
rappresentato e difeso dall'Avvocato Achiropita Gallina (avv.achiropita.gallina@pec.it);
-attore- e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-convenuta- nonché ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore;
-convenuto- Numero registro generale 27557/2022 A.C. 12/07/2023 Numero sezionale 2742/2023 r.g.n. 27557/2022 Numero di raccolta generale 25391/2023 Pres. Frasca Data pubblicazione 29/08/2023 Est. Spaziani udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 12 luglio 2023, dal Consigliere Relatore, Paolo Spaziani;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. PP Locatelli, il quale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Rossano. Rilevato che: PP AN convenne, dinanzi al Giudice di pace di Roma, il Comune di Roma Capitale ed Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., proponendo opposizione all'avviso con cui gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 1.058,33, in parte a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in parte a titolo di tributi per IRPEF e tassa automobilistica non versate;
il Giudice di pace di Roma si dichiarò territorialmente incompetente in favore di quello di Rossano, luogo di residenza dell'attore ove era stata notificata l'intimazione di pagamento;
riassunto il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Rossano, quest'ultimo, con sentenza 20 luglio 2020, n. 195, per un verso (con riguardo ai debiti tributari) ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice tributario;
per altro verso (con riguardo ai debiti per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada), ha, a sua volta, dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del Giudice di

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