Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/12/1986, n. 7586
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L'addizionale, nella misura fissa di lire cento per ogni giornata, istituita dall'art. 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975 n. 160 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) quale mezzo aggiuntivo per il finanziamento della gestione speciale di previdenza ed assistenza dei coltivatori diretti, è anch'essa soggetta - al pari del contributo base indicato nella prima parte della stessa disposizione - all'adeguamento periodico previsto per i contributi in genere dall'art. 22 della medesima legge.*
Ai sensi dell'art. 14 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 (elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri), cui non viene apportata alcuna deroga per l'addizionale istituita dall'art. 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975 n. 160, i contributi dei coltivatori diretti "sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle imposte dirette, con l'Obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate scadenti nei mesi di agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno". Consegue che, essendo il credito del servizio contributi agricoli unificati esigibile soltanto con l'iscrizione nei ruoli dell'esattore ed essendo i crediti di somme di denaro produttivi di interessi ex art. 1282 cod. civ. solo quando siano liquidi ed esigibili, tali interessi, nel caso di contributi dovuti dai coltivatori diretti, maturano soltanto dalla data di iscrizione a ruolo dei contributi medesimi.*
Sul provvedimento
Testo completo
L'addizionale, nella misura fissa di lire cento per ogni giornata, istituita dall'art. 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975 n. 160 (norme per il miglioramento dei