Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 31/05/2019, n. 15007
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 23116-2013 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, L M, E D R;2019 - ricorrente -contro PIUBENI MARIA STELLA, PETRUCCI SARA, PAOLILLO ALESSANDRA;- intimati - avverso la sentenza n. 7134/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2012 R.G.N. 7401/2008. RG n 23116/2013 CONSIDERATO IN FATTO: 1.1a Corte d'Appello di Roma ha accolto il gravame avverso la pronuncia con cui il Tribunale della stessa sede aveva rigettato la domanda di M S P ,S P e A P ,assistenti di volo presso Alitalia, a vedersi riconosciuta l'anzianità contributiva di 52 settimane per tutti gli anni, dal 1995 in avanti la P, dal 1994 al 1999 la P e dal 2000 in avanti la P , durante i quali esse avevano lavorato in regime di part time verticale, sulla base di sette/dieci mesi all'anno. La Corte territoriale, nel confermare l'accoglimento della domanda, richiamava , tra l'altro,la pronuncia di Corte di Giustizia 10 giugno 2010, da cui emergeva la necessità di tenere conto, nel calcolo dell'anzianità contributiva, anche dei periodi non lavorati.
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