Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 23/09/2020, n. 19978
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Testo completo
guente CC ORDINANZA sul ricorso 20603-2015 proposto da: COMUNE DI RIGNANO MARITTIMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SAVOIA
72, presso lo Studio Legale CASO CIAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato R G;
- ricorrente -
2020
contro
B R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'
AMBA ARADAM
24, presso lo studio dell'avvocato R M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S T;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 313/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/06/2015 R.G.N. 731/2014. R. Gen. N. 20603/2015 Rilevato che:
1. con sentenza n. 313/2015, resa in data 14 maggio 2015, la Corte d'appello di Firenze, pronunciando sull'impugnazione proposta nei confronti del Comune di Rosignano da R B, autista di scuolabus assunta con contratti a tempo determinato, in solo parziale riforma della decisione di primo grado (che aveva accolto il ricorso proposto dalla lavoratrice, dichiarato l'illegittimità delle assunzioni a termine e condannato il Comune resistente al pagamento in favore della B di euro 11.820,58, pari ad otto mensilità retributive secondo i criteri di cui all'art. 32 della I. n. 183 del 2010), rideterminava l'importo del risarcimento in applicazione dell'art. 18 St. lav. e, per l'effetto, condannava il Comune al pagamento in favore dell'appellante di euro 22.163,40, corrispondenti a quindici mensilità di retribuzione, oltre interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto con l'ente locale al saldo;
la Corte territoriale, evidenziato che la questione devoluta con l'appello riguardasse solo la parte in cui la sentenza impugnata aveva limitato ad otto mensilità il risarcimento del danno (non dunque la statuizione di prime cure circa la nullità del termine apposto ai contratti stipulati tra le parti e l'impossibilità della conversione), riteneva che sussistesse il diritto della dipendente ad essere risarcita per effetto della violazione delle norme imperative in materia;
evidenziava che l'unica alternativa alla trasformazione del contratto fosse rappresentata - in coerenza con le indicazioni europee - dall'applicazione al datore di lavoro di una sanzione economica avente al contempo la funzione di ristorare il lavoratore dal pregiudizio subìto per il solo fatto della reiterata violazione della legge e quella di dissuadere lo stesso dal ripetere l'operazione vietata;
a tal fine, secondo la Corte di merito, inappagante essendo il criterio di cui all'art. 32 della I. n. 183 del 2010, la sanzione poteva coincidere con le quindici mensilità che la legge (art. 18, comma 5, St. lav.) attribuiva al lavoratore per il caso in cui quest'ultimo, avendo diritto alla R. Gen. N. 20603/2015 reintegra nel posto di lavoro a causa della illegittima privazione, vi rinunciasse;
2. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Comune di Rosignano Marittimo, affidando l'impugnazione a tre motivi;
3. la lavoratrice ha resistito con controricorso;
4. il Comune ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso il Comune denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18 I. n. 300 del 1970 in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.;
sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ed arbitrariamente applicato detta norma a fattispecie concreta del tutto diversa rispetto a quella cui il legislatore dello Statuto si era riferito;
2. con il secondo motivo il Comune denuncia difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente o insufficiente in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.;
assume che nella sentenza impugnata sia stato affermato che le quindici mensilità rappresentano "quanto l'ordinamento
SAVOIA
72, presso lo Studio Legale CASO CIAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato R G;
- ricorrente -
2020
contro
B R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'
AMBA ARADAM
24, presso lo studio dell'avvocato R M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S T;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 313/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/06/2015 R.G.N. 731/2014. R. Gen. N. 20603/2015 Rilevato che:
1. con sentenza n. 313/2015, resa in data 14 maggio 2015, la Corte d'appello di Firenze, pronunciando sull'impugnazione proposta nei confronti del Comune di Rosignano da R B, autista di scuolabus assunta con contratti a tempo determinato, in solo parziale riforma della decisione di primo grado (che aveva accolto il ricorso proposto dalla lavoratrice, dichiarato l'illegittimità delle assunzioni a termine e condannato il Comune resistente al pagamento in favore della B di euro 11.820,58, pari ad otto mensilità retributive secondo i criteri di cui all'art. 32 della I. n. 183 del 2010), rideterminava l'importo del risarcimento in applicazione dell'art. 18 St. lav. e, per l'effetto, condannava il Comune al pagamento in favore dell'appellante di euro 22.163,40, corrispondenti a quindici mensilità di retribuzione, oltre interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto con l'ente locale al saldo;
la Corte territoriale, evidenziato che la questione devoluta con l'appello riguardasse solo la parte in cui la sentenza impugnata aveva limitato ad otto mensilità il risarcimento del danno (non dunque la statuizione di prime cure circa la nullità del termine apposto ai contratti stipulati tra le parti e l'impossibilità della conversione), riteneva che sussistesse il diritto della dipendente ad essere risarcita per effetto della violazione delle norme imperative in materia;
evidenziava che l'unica alternativa alla trasformazione del contratto fosse rappresentata - in coerenza con le indicazioni europee - dall'applicazione al datore di lavoro di una sanzione economica avente al contempo la funzione di ristorare il lavoratore dal pregiudizio subìto per il solo fatto della reiterata violazione della legge e quella di dissuadere lo stesso dal ripetere l'operazione vietata;
a tal fine, secondo la Corte di merito, inappagante essendo il criterio di cui all'art. 32 della I. n. 183 del 2010, la sanzione poteva coincidere con le quindici mensilità che la legge (art. 18, comma 5, St. lav.) attribuiva al lavoratore per il caso in cui quest'ultimo, avendo diritto alla R. Gen. N. 20603/2015 reintegra nel posto di lavoro a causa della illegittima privazione, vi rinunciasse;
2. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Comune di Rosignano Marittimo, affidando l'impugnazione a tre motivi;
3. la lavoratrice ha resistito con controricorso;
4. il Comune ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso il Comune denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18 I. n. 300 del 1970 in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.;
sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ed arbitrariamente applicato detta norma a fattispecie concreta del tutto diversa rispetto a quella cui il legislatore dello Statuto si era riferito;
2. con il secondo motivo il Comune denuncia difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente o insufficiente in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.;
assume che nella sentenza impugnata sia stato affermato che le quindici mensilità rappresentano "quanto l'ordinamento
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