Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22081
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLInei confronti di: PIZZA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 02/06/1999 avverso la sentenza del 19/12/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere I P;lette le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS che ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al tribunale di Nola. RITENUTO IN FATTO 1.1 Il Tribunale di Napoli con sentenza in data 19 dicembre 2022, dichiarava la propria incompetenza per territorio nel procedimento nei confronti di P G imputato del reato di cui all'art. 640 ter cod.pen. e disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Noia. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli che, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deduceva l'abnormità del provvedimento impugnato posto che aveva errato il giudice nel trasmettere gli atti al P.M. di Nola dovendosi invece disporre l'invio al tribunale;tale provvedimento aveva anche creato una stasi processuale posto che, trattandosi di reato di competenza della procura distrettuale, alcun provvedimento avrebbe potuto essere assunto dal P.M. del tribunale di Noia e ricorreva pertanto un'ipotesi di abnormità del provvedimento. I CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione è abnorme il provvedimento con il quale il giudice distrettuale del dibattimento - innanzi al quale il giudice dell'udienza preliminare abbia irritualmente disposto il rinvio a giudizio per un reato di cui all'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto - dichiarando la propria incompetenza territoriale, disponga la trasmissione degli atti non al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso (Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, (dep. 23/09/2022) Rv. 283596 - 01). In motivazione tale pronuncia precisa che:" in linea con quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 104 del 2001, ha chiarito che in tale ipotesi non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizione dell'udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. Dal canto suo, la Consulta, nella citata sentenza n. 104 del 2001, aveva affermato che l'esigenza di trasmettere gli atti al pubblico ministero che aveva determinato le dichiarazioni di incostituzionalità degli artt. 23 comma 1 e 24, comma 1, cod. proc. pen. di cui alla sentenza n. 70 del 1996, non ricorre nei casi di procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che appartengono alla sede distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia 3 dell'ufficio del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. In tali procedimenti la competenza territoriale infradistrettuale acquista dunque rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre, nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare, l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare. La ratio decidendi della sentenza n. 70 del 1996 — ha altresì statuito la Corte Costituzionale — può quindi riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. perì. solo ove sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto". Alla luce delle predette considerazioni deve, pertanto, essere ribadito che in caso di dichiarazione di incompetenza territoriale nei procedimenti per delitti di competenza della procura distrettuale ove gli atti vadano trasmessi ad altro tribunale del medesimo distretto, l'ufficio che dichiara l'incompetenza deve disporre direttamente l'invio al tribunale competente e non anche al pubblico ministero presso quell'ufficio che è privo di legittimazione. Le considerazioni impongono l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero sussistendo una stasi del procedimento a seguito della trasmissione degli atti per competenza al pubblico ministero di Noia;ne consegue che deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale di Noia per il giudizio.
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