Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2011, n. 5834

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L' agevolazione tributaria prevista dall'art. 9, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 è applicabile anche nel caso di acquisto della proprietà per usucapione ordinaria dei fondi rustici ricompresi nei territori montani, definiti dal comma 1 del medesimo art. 9, qualora l'acquisto realizzi il risultato di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2011, n. 5834
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5834
Data del deposito : 11 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D?

ALONZO

Michele - Presidente -
Dott. B S - Consigliere -
Dott. S M G C - Consigliere -
Dott. O S - rel. Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l?AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente ?
contro
C N, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA VARRONE

9, presso lo studio dell?avvocato V F, rappresentato e difeso dall?avvocato C M, giusta delega a margine;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 17/2006 della COMM.

TRIBUTARIA

2^ GRADO di TRENTO, depositata il 21/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2011 dal Consigliere Dott. S O;

udito per il ricorrente l?Avvocato D?ASCIA, che ha chiesto l?accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE E A, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. I fatti di causa.
Con sentenza del 18.10.2003 n. 879 il Tribunale Ordinario di Trento accertava l?intervenuto acquisto per usucapione in capo a C Nello di alcuni terreni in Comune, rispettivamente, di Cognola e di Vezzano.
La Agenzia delle Entrate Ufficio di Trento notificava pertanto avviso di liquidazione delle imposte di registro ed ipotecaria, calcolate in misura proporzionale pari al 15% (cfr. nota 2 bis all?art. 8 della Tariffa Prima Parte allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che rinvia alle disposizioni dell?art. 1 Tariffa che prevede l?aliquota del /5% - anziche? dell?8% - in caso di terreni agricoli trasferiti a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale) ed al 2%.
Il ricorso proposto dal contribuente avverso tale avviso di liquidazione veniva accolto dalla sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Trento n. 31/2005 che riteneva applicabile alla fattispecie la agevolazione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9 che prevedeva per "i trasferimenti di
proprieta? a qualsiasi titolo di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento od accorpamento di proprieta? diretto - coltivatrici, singole ad associate" l?assoggettamento alle imposte di registro ed ipotecaria "in misura fissa".
L?appello proposto dall?Ufficio sul presupposto della interpretazione letterale della norma agevolativa, riferita esclusivamente agli "atti di trasferimento", veniva rigetta dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento sez. 2A con sentenza 21.4.2006 n. 17 che sulla scorta della interpretazione logica e teleologica della norma (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9) riteneva estensibile la agevolazione anche agli acquisti a titolo originario.


2. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimita?.

2.1 Il ricorso principale.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 17/2006 propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo di impugnazione, in relazione all?art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione degli artt. 12 e 14 preleggi, nonche? falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, comma 2 formulando il seguente quesito di diritto ai sensi
dell?art. 366 bis c.p.c. "dica la cerna Corte di cassazione se le agevolazioni previste dal D.P.R. 29 settembre 19723, n. 601, art. 9 comma 2 secondo il quale, in alcuni territori montani, i trasferimenti di proprieta? a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamelo di proprieta?
diretto - coltivatrici, singole od associate, sono soggetti ad imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa e sono esenti da imposte catastali, siano applicabili anche nei casi di acquisto a titolo originario in particolare nel caso di acquisto del fondo per usucapione".


2.2 La difesa dell?intimato: il controricorso.
Ha resistito con controricorso l?intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. La motivazione della sentenza impugnata.
La sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento facendo applicazione dei criteri di interpretazione logica e teleologica ha ritenuto che la espressione lessicale "trasferimenti" contenuta nel D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, comma 2 e? suscettibile di essere estesa anche alle modalita? di acquisto della proprieta? a titolo originario (nella specie usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c.) in quanto anche attraverso tale modalita? di acquisto si
verrebbe a realizzare lo scopo della norma che e? quello di agevolare "la salvaguardia delle economie agro ? silvo - pastorali delle zone montane, tramite lo strumento dell?ampliamento delle unita?
produttive esistenti". Una diversa interpretazione che restringesse la applicazione del beneficio soltanto agli acquisti a titolo derivativo andrebbe incontro - secondo i Giudici di appello - al sospetto di illegittimita? costituzionale, in quanto si verrebbero a trattare ingiustificatamente in modo diverso fattispecie identiche.

2. I motivi di impugnazione.


2.1. La rubrica dei motivi.
"In relazione all?art. 360 c.p.c., n. 3), violazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 262, artt. 12 e 14 (disp. gen.);
falsa applicazione
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9, comma 2?.

2.2. Le censure svolte con i motivi di impugnazione.
Con l?unico motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate sostiene che la sentenza di appello impugnata, da un lato, avrebbe palesemente violato i limiti imposti alla attivita? ermeneutica del Giudice dall?art. 12 preleggi, utilizzando il criterio "logico - teleologico" nonostante la norma esaminata non presenti caratteri di ambiguita? od incertezza nel suo significato letterale;
dall?altro avrebbe utilizzato il criterio analogico, estendendo la agevolazione a casi non contemplati dalla norma, disattendendo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimita? che considera le norme di agevolazione come nome eccezionali insuscettibili di applicazione analogica ex art. 14 preleggi.
Ha aggiunto inoltre che, nella specie, non potrebbe comunque ravvisarsi una ingiustificata disparita? di trattamento tra acquirenti a titolo derivativo ed acquirenti a titolo originario, sia in considerazione della diversita? delle due fattispecie in comparazione - avuto riguardo al distinto modo di acquisto della proprieta? -, sia sotto il profilo della razionalita? della norma in quanto diretta ad agevolare la permanenza e lo sfruttamento degli insediamenti agricoli produttivi in zone altrimenti soggette ad esodo, operando con la leva fiscale in funzione di sostegno del mercato.


3. Il controricorso.
Resiste il C con controricorso deducendo la correttezza della interpretazione della norma (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, comma 2) operata dai Giudici in primo ed in secondo grado, in quanto
coerente con la ratio legis sottesa alla disciplina delle agevolazioni tributarie nel settore silvo - colturale dei territori montani. Evidenzia in particolare:
- che il D.P.R. n. 601 del 1973 aveva recepito sostanzialmente la pregressa disciplina degli interventi disposti a favore dei territori montani dalla L. 3 dicembre 1971, n. 1102. - che la estensione delle agevolazioni agli acquisti a titolo originario e conforme al disposto della L. 10 maggio 1976, n. 346, art. 4 che, in relazione alla usucapione speciale prevista per la
piccola proprieta? contadina dall?art. 1159 bis c.c. prevedeva espressamente la applicazione delle agevolazioni previste dal D.P.R. n. 601 del 1973 "ai trasferimenti immobiliari regolarizzati a norma
degli articoli precedenti" (intendendo includere nella espressione "trasferimenti? anche gli acquisti della proprieta? per usucapione);

- che una interpretazione restrittiva della norma risulterebbe in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., anche in relazione al parametro di ragionevolezza.

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