Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/11/2015, n. 22511

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Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica la domanda risarcitoria per i danni causati dalla realizzazione, sulla base di ordinanze ministeriali, di interventi urgenti di protezione civile, a rimedio e salvaguardia del regime delle acque e dei suoli inondati a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno 2000 nel territorio della Regione Piemonte, derivando essi dall'attuazione di provvedimenti, giustificativi degli interventi, sulla cui legittimità il giudice ordinario non può pronunciarsi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/11/2015, n. 22511
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22511
Data del deposito : 4 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

225 1 1 15 ་ Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giurisdizione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 23160/2011 .2254 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Primo Pres.te f.f. -Ud. 04/11/2014 Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Presidente Sezione PU Dott. FEDERICO ROSELLI - CI. Presidente Sezione Dott. RENATO RORDORF - - - Consigliere Dott. RENATO BERNABAI Dott. PIETRO CURZIO Consigliere Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO ни Dott. ANTONINO DI BLASI Consigliere - Rel. Consigliere Dott. ANTONIO GRECO Consigliere Dott. RAFFAELE BOTTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23160-2011 proposto da: SC LM, elettivamente EDOARDO, SC 2014 30, domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO presso lo 524 CAMICI, che li studio dell'avvocato GIAMMARIA rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato ALBERTO DELFINO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrenti -

contro

COMUNE DI MONCHIERO;
intimati - avverso la sentenza n. 469/2011 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;
M udito l'Avvocato GIAMMARIA CAMICI;
udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AL e MA BO adirono nel 2005 il Tribunale di. Mondovì lamentando che il Comune di Monchiero, in assoluta carenza di potere, aveva realizzato su un fondo di loro proprietà una fossa di scolo, eliminando così un filare di viti ed alberi da frutto, invadendo il sedime di una strada vicinale;
aveva ancora realizzato la manutenzione di una strada interpoderale sottraendo un'area di circa 20 mq. ad un mappale di loro proprietà, abbattendo un muro di confine;
aveva infine occupato ed asfaltato una parte di altro mappale allargando all'interno di esso la strada interpoderale. Chiedevano perciò la remissione in pristino ed il risarcimento dei danni.. Il Comune di Monchiero si costituiva negando di aver agito in carenza di potere, avendo eseguito un intervento di consolidamento del fabbricato adibito a municipio e del versante collinare retrostante, realizzato grazie a finanziamenti della Regione Piemonte, a seguito dell'alluvione occorsa nell'autunno 2000, ed allo scopo di prevenire il rischio di future alluvioni e th smottamenti in quel versante collinare. Con memoria ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. il Comune depositava delibere ed atti progettuali relativi ai detti lavori di consolidamento, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito. Il Tribunale di Mondovì dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La Corte d'appello di Torino ha rigettato l'impugnazione dei BO confermando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva in materia urbanistica del giudice amministrativo. Ha in particolare disatteso l'eccezione di irritualità della produzione di documenti avvenuta con la memoria ex art. 184 cod. proc. civ. in quanto diretti a rappresentare un fatto esecuzione di lavori in base ad un procedimento amministrativo, da cui eccepire formalmente il difetto di giurisdizione - non allegato nella precedente fase, chiusa con la memoria di cui all'art. 183 cod. proc. civ. Il giudice d'appello, con sentenza depositata il 29 marzo 2011, ha infatti ritenuto che il Comune di Monchiero pur non avendo subito formalmente eccepito il difetto di giurisdizione, 3 aveva tuttavia "nella comparsa di risposta eccepito immediatamente di non aver agito in carenza di potere", come invece prospettato dagli attori, evidenziando così, in fatto, la sussistenza del potere amministrativo, alla cui illustrazione e dimostrazione poteva provvedere con la memoria ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. Dalla documentazione prodotta si evinceva dunque che il Comune aveva realizzato le opere edili "sulla base di atti e provvedimenti amministrativi, e dunque nell'esercizio del potere di adottare le decisioni che afferiscono all'uso del territorio" nella "materia urbanistica". Più in particolare, aveva "agito chiaramente sulla base dell'ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 del Ministero dell'interno, con delega alla Protezione civile, riguardante gli "interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre al novembre 2000" avevano colpito il territorio della Regione Piemonte, "sulla base di due finanziamenti regionali e con delibere

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