Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2023, n. 07587
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUTU NICOLAE nato il 04/11/1976 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere D C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo RITENUTO IN FATTO • 1.La Corte di appello di Ancona il 22 giugno 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Macerata il 22 maggio 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto B N responsabile della violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione di circa 100 grammi di cocaina (cocaina che aveva acquistato da Sema Vlashent contro corrispettivo pagato con assegno poi non incassato per mancanza di fondi), fatto contestato come commesso ,111 aprile 2013, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena di giustizia (pena base sei anni di reclusione e 30.000,00 di multa poi ridotta di terzo per il rito). 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi (sono tre nella impostazione grafica del ricorso, uno in più nella sostanza del ragionamento) con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni e alla identificazione del tipo di droga oggetto dei colloqui. Essendosi in presenza di "droga parlata", si imporrebbe un severo vaglio delle fonti di prova, che nel caso di specie non sarebbe stato effettuato. Non si comprenderebbe perché il termine "frigoriferi" dovrebbe significare "cocaina" e, anzi, l'attribuzione di tale significato da parte dei Carabinieri sarebbe arbitraria, basata su mere deduzioni non probanti. Né si comprenderebbe se eventualmente si sia in presenza di cocaina ovvero di hashish. 2.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e, nel contempo, carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova della penale responsabilità di Butu.Nicolae il quale sarebbe stato condannato soltanto per avere emesso un assegno dell'importo di 5.500,00 euro, trovato dai Carabinieri nella disponibilità di Seme Vlashent, non prestando credito alla spiegazione, giudicata - ma ingiustamente -- inattendibile, che l'imputato ha fornito del perché della emissione del titolo di credito, che, in realtà, sarebbe dovuto servire per il pagamento di un'automobile poi non potuta acquistare perché distrutta in un incidente stradale. Si evidenzia la implausibilità della consegna di un assegno tratto sul proprio conto quale corrispettivo di un acquisto di droga.Il ricorrente peraltro non risulta coinvolto in nessuna intercettazione telefonica o ambientale né nella sua abitazione .è stato rinvenuto alcunché di illecito. Si richiama giurisprudenza in tema di applicazione del principio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, comma 1,cod. proc. pen.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi