Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22594
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Testo completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da DI GRILLO ROSINA n. a Vibo Valentia il 30/9/1981 avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in data 9/6/2021 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del Cons. A M D S;udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Dott. Assunta C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito il difensore, Avv. G G, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice d'appello, confermava la decisione del locale Giudice di Pace che aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di invasione di un terreno in Limbadi di proprietà di V F A, condannandola alla pena di euro 800,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv. G G, il quale ha dedotto:2.1 la violazione degli artt. 63, 191, 192 cod.proc.pen. Il difensore eccepisce che l'imputata fu assunta a s.i.t. in data 1/4/2014 sebbene già attinta da indizi di reità in ordine al fatto ascrittole. In conseguenza l'atto doveva essere ritenuto inutilizzabile per violazione dell'art. 63, comma 1, cod.proc.pen. ma ciononostante il giudice di primo grado lo utilizzava a fini probatori sebbene la difesa avesse richiesto la estromissione del verbale dal fascicolo dibattimentale;2.2 la violazione degli artt. 546 e 192 cocl.proc.pen. in relazione agli artt. 110,633 cod.pen. e connesso vizio della motivazione. difensore sostiene che il Tribunale ha confermato la responsabilità dell'imputata sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria, ritenendo sufficiente per la configurabilità del reato la momentanea introduzione nell'altrui terreno per apporre delle tavole alle vedute di un fabbricato, senza considerare l'assenza di elementi atti ad integrare il dolgdal momento che lo stesso giudice di pace ha evidenziato che l'intervento della prevenuta fu dettato dall'intento di evitare avvicinamenti tra i proprietari confinanti;2.3 la violazione dell'art. 54 cod.pen., avendo i giudici di merito omesso di considerare che la finalità dell'intervento ascritto all'imputata mirava ad evitare ulteriori degenerazioni del contenzioso in corso tra i confinanti, situazione idonea ad integrare lo stato di necessità;
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