Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/12/2022, n. 36495

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/12/2022, n. 36495
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36495
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6822-2022 proposto da: POLICARO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato F D L;
-ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI

25;
Ric. 2022 n. 06822 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 2 - -controricorrente - nonchécontro PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA;
-intimata - avverso la sentenza n. 321/2021 della CORTE DEI CONTI -II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO - ROMA, depositata il 01/09/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere A P L.

FATTI DI CAUSA

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in accoglimento della domanda del Procuratore regionale contabile, ha condannato F P, funzionario in servizio presso l’Azienda Sanitaria di Como, ora A.T.S. Brianza, al pagamento, in favore di detta Azienda, dell’importo di € 44200,00, a titolo di risarcimento del danno all’immagine arrecato all’amministrazione di appartenenza, a seguito della sentenza del Tribunale di Lecco del 26 ottobre 2016, di applicazione della pena di anni tre e mesi sei di reclusione, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in relazione a una pluralità di illeciti configuranti i reati di concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. L’appello del Policaro è stato rigettato dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con sentenza del 1 settembre 2021, che ha osservato che non contrasta con l’art. 4 del Protocollo n. 7 della Cedu l’instaurazione di un giudizio per l’accertamento della responsabilità avente natura risarcitoria e, quindi, diversa da quella penale, avente natura punitiva, ancorché i fatti materiali posti a fondamento dei due giudizi siano gli stessi;
ha inoltre osservato che era infondata sia la doglianza secondo cui la sentenza penale succitata abbia assicurato
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