Cass. pen., sez. III, sentenza 29/12/2022, n. 49468
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova nel procedimento a carico di: B G, nato a Camogli il 03/04/1947 avverso la sentenza emessa il 21/12/2021 dal Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere V P;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L G, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. G V, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/12/2021, il Tribunale di Genova ha assolto B G, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", dal reato di cui all'art. 1161 cod. nav. a lui ascritto con riferimento ad una ipotesi di occupazione arbitraria del demanio marittimo in Camogli attraverso un esercizio commerciale a lui riferibile.
2. Ricorre direttamente per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta possibilità di ancorare l'elemento soggettivo del reato al momento della costruzione del manufatto, ricadente in area demaniale secondo quanto emerso e non contestato in sentenza. Si evidenzia altresì che un eventuale errore sulla qualifica demaniale dell'area costituisce errore sul precetto penale, da ritenere inescusabile ai sensi dell'art. 5 cod. pen. attesa l'irrilevanza del fatto che l'Agenzia del Demanio non aveva sollevato questioni prima del 2019. 2.2. Violazione di legge con riferimento al mancato rilievo conferito, agli effetti di cui all'art. 1161 cod. nav., all'impedimento all'uso pubblico del bene demaniale.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che l'assoluzione era stata in sostanza motivata con la mancanza di prove in ordine alla consapevolezza dell'arbitrarietà dell'occupazione, atteso che il manufatto risaliva ai primi decenni del secolo scorso e che nessun rilievo era mai stato formulato dall'Agenzia del Demanio fino al giorno della contestazione: situazione non
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova nel procedimento a carico di: B G, nato a Camogli il 03/04/1947 avverso la sentenza emessa il 21/12/2021 dal Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere V P;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L G, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. G V, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/12/2021, il Tribunale di Genova ha assolto B G, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", dal reato di cui all'art. 1161 cod. nav. a lui ascritto con riferimento ad una ipotesi di occupazione arbitraria del demanio marittimo in Camogli attraverso un esercizio commerciale a lui riferibile.
2. Ricorre direttamente per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta possibilità di ancorare l'elemento soggettivo del reato al momento della costruzione del manufatto, ricadente in area demaniale secondo quanto emerso e non contestato in sentenza. Si evidenzia altresì che un eventuale errore sulla qualifica demaniale dell'area costituisce errore sul precetto penale, da ritenere inescusabile ai sensi dell'art. 5 cod. pen. attesa l'irrilevanza del fatto che l'Agenzia del Demanio non aveva sollevato questioni prima del 2019. 2.2. Violazione di legge con riferimento al mancato rilievo conferito, agli effetti di cui all'art. 1161 cod. nav., all'impedimento all'uso pubblico del bene demaniale.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che l'assoluzione era stata in sostanza motivata con la mancanza di prove in ordine alla consapevolezza dell'arbitrarietà dell'occupazione, atteso che il manufatto risaliva ai primi decenni del secolo scorso e che nessun rilievo era mai stato formulato dall'Agenzia del Demanio fino al giorno della contestazione: situazione non
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi