Cass. civ., sez. II, sentenza 28/08/1975, n. 3026

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Gli artt 889 e 891 cod civ, da un lato, e l'art 911 stesso codice, dall'altro, sono preordinati alla tutela di interessi diversi. I primi due sono preordinati a regolare la distanza che deve intercorrere tra le opere in essi contemplate ed il confine, per assicurare la integrita del contiguo fondo del vicino dai pericoli e dai pregiudizi che possono derivare dalla costruzione e dalla esistenza di esse, con riguardo all'ipotesi che sorgano in prossimita del confine - e cio secondo una presunzione juris et de jure di danno, ricorrente in tutte le norme sulle distanze legali con riguardo alla possibilita di immissioni (infiltrazioni, trasudamenti ecc) o di attentati alla stabilita del fondo medesimo -.L'art 911 e inteso, invece, ad impedire l'apertura di sorgenti o l'esecuzione di opere dirette ad estrarre acqua dal sottosuolo, che possano influire, riducendolo, sul volume dell'acqua gia assorbita dal vicino; esso e preordinato a tutelare, quindi, indipendentemente dalla distanza a cui le predette opere sorgano rispetto al confine del fondo contiguo, un interesse del tutto diverso, qual'e, appunto, la precostituita utilizzazione delle acque sotterranee, gia fatta dal vicino per uso di irrigazione o per Usi industriali o domestici. ( V 1743/72, mass n 358668).*

L'art 889 cod civ vigente - a differenza del corrispondente art 573 cod civ del 1865, che si riferiva espressamente ai pozzi di acqua viva, consentendo, inoltre, nell'ultimo capoverso, la possibilita di stabilire una distanza maggiore di quella di due metri, qualora questa non fosse stata sufficiente ad impedire che ne derivasse danno alla proprieta del vicino - allude genericamente ai pozzi, considerando non rilevante, ai fini della distanza che deve essere per essi osservata, la distinzione tra pozzi di acqua viva ovvero di semplice raccolta o di smaltimento, ne prevede la possibilita che possa essere imposta una distanza maggiore. Appare, tuttavia, certo - avuto riguardo alla distinta regolamentazione delle distanze, rispettivamente stabilita per i pozzi dall'art 889 e per i canali e per i fossi dal successivo art 891 cod civ vigente - che, agli effetti delle distanze nelle costruzioni e scavi di cui alla Sezione sesta del capo secondo, titolo secondo, del libro della proprieta, i pozzi, in considerazione del modesto diametro della loro apertura, sono tenuti ben distinti dalla generica categoria dei fossi, con la conseguenza che, anche se abbiano una profondita superiore ai due metri, e sufficiente che essi distino alla distanza di due metri dal confine, salve le diverse Disposizioni dei regolamenti locali.*

Il richiamo alle distanze stabilite nell'art 891 cod civ per canali e fossi presso il confine, che si rinviene nel successivo art 911, sull'apertura di nuove sorgenti e altre opere, non vale, secondo una presunzione juris et de jure di danno, per tutte le ipotesi contemplate nel citato art 911, bensi soltanto se ed in quanto ricorrano i presupposti contemplati nella norma richiamata; esso, percio, assolve soltanto all'esigenza di chiarire che le distanze stabilite per lo scavo di fossi e canali presso il confine devono osservarsi anche nel particolare caso che si tratti di fossi o canali strumentalmente connessi con talune delle opere dirette ad estrarre l'acqua dal sottosuolo. Poiche i pozzi non sono contemplati nell'art 891 cod civ, - essendo previsti, in maniera del tutto autonoma, nel precedente art 889 -, per l'apertura di quelli di acqua viva non occorre osservare una distanza dal confine pari alla misura della loro profondita, anziche quella generale di due metri stabilita nel citato art 889, salvo che un concreto pregiudizio alle contigue prese di acque gia esistenti nel fondo vicino imponga una distanza maggiore. ( V 1743/72, mass n 358668; 2540/68, mass n 334991; ( V 1400/62, mass n 252243).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/08/1975, n. 3026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3026
Data del deposito : 28 agosto 1975

Testo completo

L'art 889 cod civ vigente - a differenza del corrispondente art 573 cod civ del 1865, che si riferiva espressamente ai pozzi di acqua viva, consentendo, inoltre, nell'ultimo capoverso, la possibilita di stabilire una distanza maggiore di quella di due metri, qualora questa non fosse stata sufficiente ad impedire che ne derivasse danno alla proprieta del vicino - allude genericamente ai pozzi,
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