Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/2021, n. 17378
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to la seguente Rep. C \- Ud. 10/11/2020 SENTENZA sul ricorso n. 4027-2015 [cui viene riunito il ric. 34422-2019] proposto da: G S, già socio illimitatamente responsabile della estinta Tecnofood s.a.s. di G S & C., rappresentato e difeso dagli Avvocati AUGUSTO D'OTTAVI e R C, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in ROMA, VIA del BANCO di SANTO SPIRITO 48 - ricorrente -contro LAG s.p.a., già LANTERNA ALIMENTARI GENOVA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati E S e M T B, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del. Orichlo, in GENg2tVA'y VIA CtECCARC-- - - controricorrente - PRIORE LUCA, in proprio e quale legale rappresentante della MILLENNIUM ENGINEERING s.r.I., rappresentato e difeso dall'Avvocato A B, ed elettivamente domiciliato pressoil suo studio in GENOVA, C.so ANDREA PODESTA' 11/2 - controricorrente - avverso la sentenza n. 7/2015 della CORTE d'APPELLO di GENOVA, depositata l' 8/01/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2020 dal Consigliere Dott. U B;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L D R, che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi l'Avv. R C per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;e, per la controricorrente LAG., l'Avv. LUDOVICA FRANZIN con delega che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. nonché sul ricorso n. 34422-2019 [che viene riunito al ric. 4027-2016] proposto da: G S, già socio illimitatamente responsabile della estinta Tecnofood s.a.s. di G S & C., nonché GRAZIANI MARIO e GIACON AFRA, entrambi già soci accomandanti della estinta Tecnofood s.a.s. di G S & C., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato R C, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Augusto D'Ottavi in ROMA, VIA del BANCO di SANTO SPIRITO 48 - ricorrente - - contro - VANDEMOORTELE Italia s.p.a. (già LAG. s.p.a.e già LANTERNA ALIMENTARI GENOVA s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati ANURMA CHEN e E S, ed • elettiyamente domiciliata presso lo studio del primo in eEINOVA, ;- VIA eEDflIZZS - controricorrente - avverso la sentenza n. 1544/2018 della CORTE d'APPELLO di GENOVA, depositata il 12/10/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2020 dal Consigliere Dott. U B;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L D R, che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi l'Avv. R C per i ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;e, per la controricorrente Vandemoortele, l'Avv. LUDOVICA FRANZIN che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA [Ricorso n. 4027 del 2016] 1. - Nel dicembre del 2002, TECNOFOOD s.a.s. di G S & C., quale venditrice di un impianto industriale per la surgelazione, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per conseguire il saldo del prezzo di € 291.882.21 dovuto dall'acquirente LANTERNA ALIMENTARI GENOVA s.p.a.;che faceva opposizione adducendo vizi e difetti, e chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni [questo: il thema decidendum del giudizo RG. 3719/2003 del Tribunale di Genova]. La opposta Tecnofood otteneva di chiamare in causa coloro che avevano progettato e concorso nella fornitura dell'impianto, che resistevano;e frattanto, la Tecnofood proponeva a sua volta domanda risarcitoria avverso Lanterna, per le conseguenze pregiudizievoli legate all'inadempimento della acquirente, che non aveva più pagato il saldo del prezzo [questo: il giudizio RG 10440/2003 del Tribunale di Genova]. I due giudizi venivano riuniti. Con sentenza n. 1718/2009, depositata in data 29.4.2009, il Tribunale di Genova [nella indicata causa promossa da LANTERNA ALIMENTARI GENOVA s.p.a. di opposizione a decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto da TECNOFOOD s.a.s. di G S & C., per l'importo di € 291.882,21, in relazione alla fornitura di impianto industriale di surgelazione per pizze e focacce, con chiamata in causa dei terzi MILLENNIUM ENGINEERING s.r.I., PECOM s.r.I., ADELCHI PETTENON, nonché con intervento volontario di PRIORE LUCA, con riunione di altra causa promossa da Tecnofood contro Lanterna, avente la stessa causa petendi] rigettava la domanda attrice e (tra l'altro) in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava tenuta e condannava Lanterna Alimentari al pagamento in favore di Tecnofood della somma di cui alla fattura n. 5 del 30.8.2002, e condannava Tecnofood al pagamento in favore di Lanterna Alimentari della somma di € 55.699,22, oltre rivalutazione dal 14.10.2003 al saldo.Non definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni di Lanterna Alimentari nei confronti di Tecnofood, il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria. Avverso detta sentenza parziale proponeva, a sua volta, appello S G, quale socio illimitatamente responsabile dell'estinta Tecnofood s.a.s.;si costituiva in giudizio Lanterna Alimentari Genova s.p.a., nonché l'ing. Luca Priore, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Millennium Engineering s.r.l. Con sentenza n. 7/2015, depositata in data 8.1.2015, la Corte d'Appello di Genova rigettava l'appello proposto da S G;in accoglimento dell'appello incidentale proposto da L.A.G. s.p.a. (già Lanterna Alimentari Genova s.p.a.) dichiarava non dovuto l'importo di C 29.422,01, oltre IVA 20%, e quindi C 35.326,41, addebitato a titolo di spese di trasporto, di vitto e alloggio, sull'importo totale di C 57.617,36 di cui alla fattura n. 5 del 30.8.2003 e, pertanto, dichiarava tenuto e condannava il Graziani alla restituzione di detta somma, oltre interessi;respingeva l'appello incidentale proposto dal Priore, confermando nel resto la sentenza appellata. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione S G sulla base di 11 motivi. Resistono L.A.G. s.p.a. e Millennium Engineering s.r.l. con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. [Ricorso n. 34422 del 2016] 2. - Al suddetto giudizio di opposizione [R.G. 3719/2003] era stato, come detto, riunito altro giudizio [R.G. 10440/2003] promosso da Tecnofood contro LAG, avente a oggetto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti a seguito del comportamento tenuto nel corso del contratto di fornitura dell'impianto di surgelazione, nonché la rifusione di oneri bancari maturati e non conteggiati alla data del ricorso monitorio. In tale secondo giudizio si costituiva la LAG chiedendo la riunione con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni. S G, in qualità di socio illimitatamente responsabile dell'estinta Tecnofood s.a.s., proponeva allora appello avverso la sentenza parziale;ma la Corte distrettuale, con sentenza n. 7/2015 depositata in data 8.1.2015 [già citata] respingeva l'appello principale accogliendo quello incidentale di LAG s.p.a. [la quale, pertanto, nel giudizio d'appello per il risarcimento dei danni dichiarava di non avere più interesse alla pronuncia sull'appello incidentale in tale sede proposto, avente il medesimo oggetto]. Con la sentenza definitiva n. 2358/2012, depositata in data 28.8.2012, il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni formulata da LAG, aveva condannato S G, nella qualità, al pagamento in favore di LAG s.p.a. della somma di C 171.157,00, oltre accessori. La medesima decisione condannava altresì i soci accomandanti M G e A G al pagamento della parte di C 171.157,00, oltre accessori, corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione sociale, in solido con S G limitatamente alla somma di rispettiva pertinenza.Avverso detta decisione proponevano appello S G, M G e A G chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione, dopo il fallimento di Pecom s.r.I., nei confronti di S G e, nel merito, il rigetto della domanda proposta da LAG, che si costituiva chiedendo di dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il gravame e proponendo appello incidentale. All'udienza collegiale del 17.5.2018 il procuratore dell'appellante produceva copia dell'atto di fusione di LAG che acquisiva denominazione sociale dell'incorporata VANDEMOORTELE ITALIA s.p.a. Con sentenza n. 1544/2018, depositata in data 12.10.2018, la Corte d'Appello di Genova, in parziale accoglimento dell'appello, disponeva che sull'importo che S G era condannato a pagare decorressero, a far data dalla decisione di primo grado, i soli interessi legali;dichiarava tenuti e condannava M G e A G, quali soci accomandanti di Tecnofood, in solido con S G, al pagamento di detto importo, nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione;confermava nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione S G, M G e A G sulla base di 14 motivi. Resiste Vandemoortele Italia s.p.a con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. - Va preliminarmente rilevato che i ricorsi per cassazione, ove proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio [come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva] vadano preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello, previsto dall'articolo 335 c.p.c., della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza (Cass. n. 9192 del 2017;conf. Cass. n. 17603 del 2019). 1.2. - In via pregiudiziale, nella memoria difensiva del ricorrente S G, a sostegno della contestata carente tempestività della proposizione del ricorso in cassazione, da un lato, viene ribadito che le ricevute di accettazione e quelle di consegna delle PEC relative alla notifica del ricorso alla LAG s.p.a. [R.G. 4027 del 2016] nell'occasione si erano tutte generate entro 1'8.2.2016 [prima delle ore 23,00], ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso. E, dall'altro, va preso atto che nel frattempo la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 17.12.2012 n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del d.l. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, «nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta» (Corte cost. n. 75 del 2019). 1.3. - Quanto poi, ancora, alla correttezza della notifica del ricorso [corredato di procura e notificato a mezzo posta elettronica certificata, in allegato al messaggio pec, in formato PDF], viene sottolineato come, nella specie, il ricorso con la procura predisposto in formato cartaceo [che apposta a margine o in calce, viene a costituire un corpus inscindibile con esso: Cass. n. 15509 del 2000;Cass. n. 4370 del 2003], sia stato scanzionato ottenendo così una copia digitale dello stesso corpus e notificato con la relata di notifica "nativa", convertita in PDF, sottoscritta digitalmente, e contenente l'attestazione di conformità all'originale del ricorso notificato. Conformemente a quanto statuito e richiesto dall'art. 3 bis della legge 53/1994, con richiamo all'art. 16 undecies del decreto legge 179/2012, appare pertanto perfettamente valida ed ammissibile la notifica del ricorso con tali modalità;vigendo d'altronde il consolidato principio secondo il quale, comunque, la costituzione in giudizio dell'intimato sana ogni ipotetico vizio del procedimento, là dove la conoscibilità dell'atto rappresenta l'unico parametro in base al quale valutare, in concreto, il raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. n. 532 del 2020;Cass. n. 3805 del 2018;Cass. n. 13857 del 2014). 1.1.1. - Con il primo motivo [nel giudizio RG 4027/2016] i ricorrenti denunciano rispetto alle sentenze censurate la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 300, 303, 307, 653 c.p.c.;2909 c.c., in riferimento agli artt. 156 e 360 nn. 3 e 4 c. p.c.». 1.1.2. - Con il primo motivo [dell'altro giudizio riunito RG 34422/2010] i ricorrenti lamentano la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 106, 107, 183, comma 4, 269, comma 3 c.p.c. (all'epoca vigenti);112 c.p.c.;24, 111 Cost.;omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.».1.1.3.3. - In considerazione della loro connessione logico giuridica e della specifica modalità di formulazione, i motivi vanno esaminati e deciso congiuntamente. 1.2.1. - Essi risultano fondati. 1.2.2. - Si lamenta, innanzitutto, il rigetto dell'eccezione di estinzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1718 del 2009 (sentenza parziale del 29.4.2009). E per fare ciò, come dedotto correttamente da parte ricorrente, va posto in rilievo che la Tecnofood s.a.s. era stata cancellata dal Registro delle Imprese il 9.3.2004;e che dopo l'interruzione del processo - dichiarata con ordinanza del 10.2.1004, per effetto del fallimento della chiamata in causa Pecom s.r.l. - la riassunzione era stata effettuata nei confronti della società Tecnofood e non nei confronti di S G, quale socio accomandatario illimitatamente responsabile. Viceversa, nessuna riassunzione era avvenuta tra i soci accomandanti;restando così esclusa sia la possibilità di rilievo d'ufficio dell'evento interruttivo, sia la rilevanza della dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera di parte diversa da quella che lo ha subito (Cass. n. 17913 del 2009). Laddove, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti. La prova contraria, idonea a superare l'effetto di pubblicità dichiarativa che l'iscrizione della cancellazione spiega per la società di persone, non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo la sussistenza del fattore dinamico della continuazione dell'operatività sociale dopo l'avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., la cancellazione della cancellazione, cui si coniuga la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere. Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti là dove il principio della c.d. stabilizzazione processuale del soggetto estinto è stato ribadito da Cass., sez. un., n. 15295 del 2014]. 1.3. - Anche dopo la riassunzione del procedimento di primo grado, a seguito del fallimento di Pecom s.r.I., il procuratore di Tecnofood s.a.s. aveva dunque continuato a rappresentare in giudizio la società, senza dare atto della intervenuta cancellazione. E ciò, fino alla udienza del 20.4.2010, in cui il processo era stato dichiarato interrotto. Peraltro, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 I.fall.);e qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. (Cass. n. 20840 del 2018). Va, quindi, posto in rilievo come che la suddetta sentenza riguardasse la notifica dell'impugnazione al procuratore della parte venuta a mancare prima della pubblicazione della sentenza: evento questo che l'art. 300, co.
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