Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 12/04/2022, n. 11778

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 12/04/2022, n. 11778
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11778
Data del deposito : 12 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUFtATORIA sul ricorso 21553-2020 proposto da: HUK ABDELMAJID, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 8, presso lo studio dell'avvocato S F, rappresentato e difeso dall'avvocato D V;

- ricorrente -

frionhò iPòi ;

- intimati -

r

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente - e

contro

QUESTURA DELLA PROVINCIA DI MACERATA;
- intimata - avverso la sentenza n. 58/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 22/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 e, seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio non partecipata dell'1/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. A F. Il Collegio, rilevato che - nel caso di specie, il ricorrente è fratello di un cittadino italiano e chiede il permesso di soggiorno ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 2° lett c), d.lgs n. 286/1998 (che disciplina l'inespellibilità degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana) e 28 comma 1° lett b) DPR n. 394/1999, regolamento di attuazione del Testo Unico dell'Immigrazione (secondo cui "Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico");
- l'oggetto della dimostrazione "documentata" che il richiedente deve dare, in base alla citata norma, è la convivenza effettiva tra il cittadino straniero e quello italiano cui sia legato da parentela entro il secondo grado (o il coniuge), sicché si pone la questione, in diritto, di accertare che connotazione debba avere la suddetta convivenza, e cioè se debba essere una convivenza "qualificata" e con quali requisiti (individuati dalla Corte d'Appello di Ancona nella disponibilità/possesso legittimi, e quindi non abusivi, di un alloggio, come è espressamente previsto per la fattispecie del ricongiungimento familiare dall'art. 30 TUI), ovvero se sia sufficiente il dato fattuale della coabitazione e comunanza di vita;- pertanto, non ricorrono le ipotesi di cui all'art.375, primo comma, numeri 1 e 5, c.p.c. e la causa va rimessa alla pubblica udienza della Prima sezione civile;
visto l'art. 380 bis ult. comma cod. proc. civ.
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