Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2018, n. 19524

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2018, n. 19524
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19524
Data del deposito : 23 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 27430-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

POLIZZI LEONARDO, MONACHELLA ANNA MARIA;

- intimati -

v avverso la sentenza n. 1518/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 18/04/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere E C;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. In base all'art. 32 dello statuto regionale, i beni del demanio marittimo furono trasferiti alla regione siciliana e le connesse attribuzioni delle amministrazioni dello Stato furono devolute all'amministrazione della regione medesima (d.P.R. 01/07/1977, n. 684, art.3), alla quale fu esteso anche il relativo sistema informativo (conv. 14/12/1999, n. 1/1999), la cui realizzazione fu affidata al Consorzio generale per l'informatica, ferme restando le competenze statali in materia di tenuta e aggiornamento del catasto. All'esito dell'attività di verificazione straordinaria compiuta dal Consorzio, fu licenziata una nuova cartografia catastale, poi recepita dai competenti uffici territoriali, ora facenti capo all'Agenzia delle entrate.

1.1 Sennonché, il 21/02/2007 L P e A M M, intestatari dell'originaria p.11a 713, censita a fg. 29/A in catasto di Campobello di Mazara, presentarono reclamo avverso la formazione d'ufficio di una nuova particella catastale, mediante il frazionamento riguardante una zona di demarcazione tra la proprietà dei privati e la contigua fascia demaniale marittima, così alterando erroneamente le consolidate risultanze catastali. Chiesero, pertanto, che fosse restituita negli atti catastali la consistenza originaria alla p.11a 713, illegittimamente frazionata.

1.2 L'ufficio respinse il reclamo e gli interessati impugnarono il rigetto dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Trapani, che accolse il ricorso e dichiarò illegittimo e privo di effetti il frazionamento catastale della ridetta p.11a 713. Ciò fece il primo giudice sulla scorta degli esiti di pregresso giudizio civile (Trib.Marsala, Sez. Castalvetrano, 24/01/2002, n. 8;
conf. App. Palermo, Ric. 2016 n. 27430 sez. SU - ud. 03-07-2018 -2- 29/01/2007, n.66), che, nel contraddittorio della regione siciliana, aveva definitivamente "...accertato la natura privata dell'immobile de quo nonché la proprietà dello stesso in capo all'odierno ricorrente".

2. Per la riforma di tale decisione l'Agenzia delle entrate propose appello, denunciando il difetto di giurisdizione del giudice tributario (trattandosi di delimitazione demaniale marittima regolata dall'art. 32 cod. nav.), il difetto di contraddittorio (trattandosi di materia devoluta alla competente amministrazione della regione siciliana) e l'infondatezza della pretesa (trattandosi di ripristino della corretta delimitazione tra demanio marittimo e proprietà privata).

2.1 La commissione tributaria regionale della Sicilia rigettò l'appello, richiamando la giurisdizione esclusiva del giudice tributario riguardo alle controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione ed il classamento dei terreni. Rilevò che "la proprietà privata del ricorrente risulta(va) accertata da giudicati delle sentenze del giudice ordinario richiamate dal collegio di prime cure e dalla stessa parte appellante". Osservò, in proposito, che il reclamo dei privati riguardava il solo provvedimento amministrativo di conservazione degli archivi catastali, "avente ad oggetto la linea di demarcazione e di confine tra la proprietà privata, definitivamente accertata con le sentenze civili richiamate nella sentenza impugnata, e quella demaniale, con creazione di una nuova particella".

2.3 Per la cassazione di tale decisione, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati anche con memoria;
i

contro

-interessati non hanno svolto difese. La vertenza viene all'attenzione delle sezioni unite a seguito di ordinanza interlocutoria (Cass., Sez. 6-5, 19/02/2018, n. 3987).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Entrambi i motivi di ricorso non sono fondati.

1.1 Con il primo motivo, la difesa erariale sostiene il difetto di giurisdizione del giudice tributario per violazione dell'art. 3, d.lgs. Ric. 2016 n. 27430 sez. SU - ud. 03-07-2018 -3- 31/12/1992, n. 546 in relazione all'art. 32 cod. nav. e all'art. 950 cod. civ.. Osserva che la giurisdizione del giudice tributario sarebbe legata alla sola natura fiscale del rapporto e, dunque, al rispetto delle norme concernenti l'attribuzione o la modifica delle rendite catastali ovvero dell'intestazione catastale e delle successive volture, non estensibile all'accertamento di diritti demaniali, laddove l'istituto della delimitazione (art. 32 cod. nav.;
art. 58 reg. cod. nav.) avrebbe il diverso scopo d'individuare la fascia di terreno servente ai pubblici usi del mare. Sicché, precisa la difesa erariale in memoria, la vertenza andrebbe, semmai, devoluta al giudice amministrativo, costituendo la procedura di delimitazione del demanio marittimo esercizio di discrezionalità tecnica.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi