Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 30/10/2020, n. 24153

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 30/10/2020, n. 24153
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24153
Data del deposito : 30 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 14727-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

VERONESE DAVIDE, VERONESE RENATO ROBERTO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 6584/2014 della COMM.TRIB.REG.di MILANO, depositata il 11/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2020 dal Consigliere Dott. M B. Svolgimento del processo 1.12agenzia delle Entrate liquidava, a carico di D e R R V le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, come previsto dall'art. 2 comma 49 D.L. n. 262/2006, dovute sul valore di beni costituiti in trust. auto-dichiarato, in cui il settlor (R R V) si autonominava trustee del proprio patrimonio immobiliare, istituendo quale beneficiario C V;
in detto atto, D Veronese interveniva quale garante. Sia il garante che il settlor si opponevano, con separati ricorsi, dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Milano la quale, riuniti i ricorsi, li accoglieva, sul presupposto che mancava l'effetto traslativo dei beni, avendo le parti costituito solo un vincolo di destinazione senza trasferimento dei diritti immobiliari. L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate veniva respinto con sentenza n. 6584/2014, depositata 1'11.12.2014 In particolare, i giudici regionali affermavano che l'istituto del trust - assimilabile al negozio fiduciario - determina un conferimento dei beni privo dell'effetto traslativo formale e dunque dell'arricchimento o dell'incremento patrimoniale. Per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a un mezzo. Parte intimata non ha svolto difese. Ragioni della decisione• 2. Con l'unico motivo di ricorso rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 47, 48 e 49 dl. n. 262/2006, convertito in I. n. 286/2006, nonché degli artt. 2 e 10 d.lgs.. n. 347/90 e dell'art. 1 Tariffa allegata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», l'Ufficio deduce che con l'art. 2, comma 47 ss., d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 conv. con modif. in I. 24 novembre 2006 n. 286 è stata «reintrodotta nell'ordinamento giuridico l'imposta sulle successioni e donazioni estendendone l'ambito di applicazione alla costituzione di vincoli di destinazione», ai quali doveva ricondursi anche la costituzione del trust oggetto di controversia atteso che con lo stesso erano stati conferiti beni a titolo gratuito «al trustee da immettere in trust> con efficacia «segregante», così come in effetti previsto dall'art. 2, comma 47 ss., dl. n. 262 cit. che espressamente assoggetta all'imposta sulle successioni e donazioni ex d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 gli atti di costituzione dei «vincoli di destinazione»;
con la conseguenza che la CTR avrebbe errato a ritenere che mancasse il presupposto della tassazione, vale a dire il trasferimento di ricchezza a tiolo di liberalità e l'arricchimento di un soggetto conseguente alla liberalità ricevuta.

3.La censura è destituita di fondamento. Punto centrale della controversia è l'individuazione del presupposto impositivo. Il d.l. n. 262 del 2006, convertito con modifiche dalla I. n. 286 del 2006, e l'art. 1, commi 77, 78 e 79;
della I. n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007), hanno, - com'è noto, reintrodotto nell'ordinamento l'imposta sulle successioni e donazioni che, fino alla sua abrogazione ad opera dell'art. 13, della I. n. 383 del 2001, era disciplinata dal d.lgs. n. 346 del 1990. Ai sensi dell'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, "è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le »;
r disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24' ottobre 2001", disciplina quest'ultima che trova applicazione (art. 2, comma 50), in quanto compatibile con le nuove disposizioni. La novella legislativa ha esteso il presupposto impositivo ai trasferimenti a titolo gratuito, nonché alla costituzione dei vincoli di destinazione. Nell'ambito concettuale dei "vincoli di destinazione" vanno, poi, ricondotti non solo gli "atti di destinazione" di cui all'art. 2645- ter c.c., ma qualunque fattispecie prevista dall'ordinamento tesa alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo, ed in tal senso si è espressa anche l'Amministrazione finanziaria (cfr.Circolare 3/E del 22 gennaio 2008), secondo la quale per vincoli di destinazione si intendono "i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi". In tale perimetro normativo va ricondotto anche il negozio giuridico denominato trust, istituto di derivazione anglosassone. L'ordinamento italiano ha conosciuto l'istituto del trust attraverso la "Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento" adottata a L'Aja in data 1 luglio 1985;
al testo convenzionale è stata data ratifica (senza apporre alcuna riserva) con la Legge .9 ottobre 1989 n. 364 e la Convenzione è entrata in vigore 11 gennaio 1992. Ai fini della Convenzione de L'Aja, il trust è il rapporto giuridico in cui il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - pone dei beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico;
i beni in trust "costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee";
- tali beni sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
- il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni "in conformità alle disposizioni del trust" e secondo le norme impostegli dalla legge;
- non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà, o che il trustee stesso abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario. In particolare, il trust può rispondere a finalità eterogenee: di garanzia;
di liquidazione e pagamento;
di realizzazione di 'un'opera pubblica;
di solidarietà sociale;
di realizzazione di interessi meritevoli di tutela a favore di persone disabili, pubbliche amministrazioni o altri soggetti (art.2645 ter cod.civ.);
può essere costituito per atto tra vivi oppure per testamento, con efficacia dopo la morte del disponente;
ovvero a seconda delle prescelte modalità di individuazione del beneficiario (al momento della istituzione o in un momento successivo;
da parte del disponente o dello stesso trustee;
con possibilità di revoca o meno);
ovvero, ancora, a seconda che il trustee ed il beneficiario vengano individuati in soggetti terzi oppure nello stesso disponente (c.d. trust autodichiarato).
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