Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2022, n. 29994

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2022, n. 29994
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29994
Data del deposito : 13 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9079/2016 R.G., proposto DA la "SITAS S.p.A.", con sede in Milano, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. F D L, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 12 gennaio 2016 n. 51/06/2016;
dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. :137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 settembre 2022 dal Dott. G L S;

FATTI DI CAUSA

LA "SITAS S.p.A." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 12 gennaio 2016 n. 51/06/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale (con l'assegnazione della categoria D/8 in luogo della categoria E/1), a seguito di procedura DOCFA, in relazione all'impianto di risalita "Fontane - Vetta" in Comune di Livigno (SO), di cui essa era concessionaria, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio il 24 novembre 2014 n. 173/02/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali nella misura complessiva di € 9.000,00. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di appello. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVO DI RICORSOCon unico motivo, si denuncia violazione dell'art. 15, cornma 2 -bis (ora 2 -sexies) del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 9, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n, 27, 5, comma 4, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, nonché delle tariffe stabilii:e al punto 24 dell'allegato unico al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stati liquidati dal giudice di appello i compensi spettanti all'appellata nella misura complessiva di € 9.000,00, in sede di condanna alla rifusione delle spese giudiziali (ivi comprese le insussistenti "fase cautelare" e "fase istruttoria") in favore dell'amministrazione finanziaria, sulla base di una nota spese prodotta in tale sede con riguardo al "valore indeterminabile" (in relazione alla complessità media) della controversia, senza tener conto che la controversia aveva, in realtà, il valore di € 19.709,20 (in relazione all'ammontare de l'ICl/IMU versata nell'anno 2013), che né "fase cautelare" né 'fase istruttoria" si erano mai svolte nel corso del giudizio di appello e che l'importo dei compensi spettanti doveva essere, altresì, ridotto nella misura del 20% in considerazione dell'assistenza prestata nel giudizio di appello dai funzionari dell'amministrazione finanziaria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo è fondato nei limiti specificati in appresso.

1.1 Come è noto, l'art. 12, comma 2, seconda parte, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 dispone che: «Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste».Significativamente, con riguardo al reclamo in sede di mediazione tributaria, l'art. 17 -bis, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (nel testo introdotto dall'art. 39, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificaziloni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, quale modificato dall'art. 1, comma 611, lett. a, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147), affermando che: «Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo» (vale a dire «le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale»), ha annoverato in modo espresso le controversie in materia di classamento degli immobili urbani e di attribuzione della rendita catastale tra le controversie di valore indeterminabile. Tanto è stato confermato anche dalla circolare emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria il 21 settembre 2011 n. 1/DF (par. 5 - "Dichiarazione del valore della lite"), in tema di introduzione del contributo unificato nel processo tributario, secondo la quale: «È opportuno precisare che le controversie inerenti le operazioni catastali (intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni, ripartizione dell'estimo tra compossessori, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale), si configurano di valore indeterminabile».Pertanto, nessuna rilevanza può assumere ai fini della determinazione del valore della lite il versamento da parte del contribuente di un'imposta (nella specie, l'IMU relativa all'anno 2013) che, pur dipendendo nel quantum dall'ammontare della rendita, non ha costituito oggetto di impugnazione dinanzi al giudice tributario ed esula dal thema decidendum.
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