Cass. civ., sez. II, sentenza 02/10/2014, n. 20853

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Il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell'art. 1329, primo comma, cod. civ., costituisce elemento essenziale della proposta irrevocabile sicché, deve essere fissato dallo stesso proponente. In mancanza di tale determinazione la proposta va considerata pura e semplice, ed è revocabile, a norma dell'art. 1328, primo comma, cod. civ., finché il contratto non sia concluso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/10/2014, n. 20853
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20853
Data del deposito : 2 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P L - Presidente -
Dott. M L - rel. Consigliere -
Dott. P C A - Consigliere -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1813-2009 proposto da:
COMUNE CALVENZANO 00246370167, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato P A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato V L;

- ricorrente -

contro
T G, T R T, T M G, T L TDNLGU48A41B442A, T M T, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARTOLOMEI N. 23, presso lo studio dell'avvocato I E, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato B P;

- controricorrenti -

e contro
G T;

- intimata -
avverso la sentenza n. 482/2008 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2014 dal Consigliere Dott. L M;

udito l'Avvocato P A, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato IVELLA Enrico, difensore del resistente che si riportato agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel febbraio del 1995 il Comune di Calvenzano conveniva dinanzi al Tribunale di Bergamo G Teresa nonché T B, Tadini Luigi, Tadini Maria Tullia, Tadini Maria Gabriella, Tadini Giovanni e Tadini Rosaria Teresa, quali eredi di G A, assumendo che, con scrittura privata del 24-2-1993, G Teresa e G A avevano promesso di vendere al Comune un terreno dell'estensione di circa 6.980 mq. L'attore affermava che, a seguito del verificarsi della condizione prevista nel contratto (approvazione da parte della Giunta Regionale della Variante al P.R.G. indicata nelle premesse dell'atto), il Comune, con Delib. 9 maggio 1994, aveva accettato la promessa di vendita e deliberato di procedere all'acquisto del terreno;
e che, avendo il Sindaco, in data 5-7-1994, comunicato alle sorelle G l'accettazione, il contratto di compravendita doveva ritenersi perfezionato, ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Ciò posto e atteso che i convenuti non avevano aderito alla richiesta di procedere alla vendita, il Comune chiedeva l'emissione di sentenza che tenesse luogo del contratto di compravendita e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Nel costituirsi, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda, sostenendo, in particolare, che il contratto di compravendita in questione non si era mai perfezionato secondo lo schema (proposta-accettazione) previsto dall'art. 1326 c.c.. Essi affermavano, infatti, che l'atto unilaterale del 24-2-1993 non poteva essere qualificato come proposta irrevocabile, per difetto del requisito essenziale del "certo tempo" previsto dall'art. 1329 c.c.. Pertanto, qualificata la proposta come revocabile ed esclusa l'applicabilità dell'art. 1330 c.c., l'atto non era opponibile agli eredi di G A, deceduta il 19-6-1994, in epoca anteriore alla comunicazione dell'accettazione della proposta, avvenuta il 5-7-1994.
Il giudizio, interrotto a seguito del decesso di T B, veniva riassunto nei confronti dei suoi eredi.
Con sentenza in data 31-10-2003 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non validamente costituito il rapporto processuale, per difetto di autorizzazione a stare in giudizio in capo al rappresentante del Comune.
Avverso la predetta decisione proponeva appello il Comune di Calvenzano, il quale, nel merito, ribadiva la natura di proposta irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 c.c., del negozio in data 23-2- 2003, che conteneva il termine entro cui la proposta doveva ritenersi ferma, cioè 12 mesi successivi all'approvazione da parte della Giunta Regionale della variante al P.R.G..
Con sentenza in data 13-5-2008 la Corte di Appello di Brescia, dato atto preliminarmente della produzione, da parte dell'appellante, della Delib. Consiglio Comunale 2 febbraio 1995 di autorizzazione del Sindaco a stare in giudizio, rigettava la domanda attrice. La Corte territoriale rilevava che l'atto sottoscritto in data 24-2-1993 da G T e A, pur essendo denominato "proposta irrevocabile", non poteva ritenersi tale, in quanto in esso non era stabilito alcun termine entro il quale la proposta doveva ritenersi ferma. Il giudice del gravame osservava, infatti, che la previsione secondo cui la proposta si "intende irrevocabile a condizione che la Giunta Regionale approvi integralmente la variante..." costituiva una vera e propria condizione alla quale il negozio era sottoposto;

mentre il termine di dodici mesi stabilito nella stessa clausola, lungi dal costituire il termine determinato entro cui restava ferma la proposta, si limitava a disciplinare, una volta che si fosse verificata la condizione, l'entità del prezzo da corrispondere, prevedendo una forma di tutela delle venditrici dai ritardi nell'"acquisizione" del fondo e, quindi, nel versamento del prezzo. Secondo la Corte di Appello, pertanto, non potendosi ritenere la proposta irrevocabile, l'accettazione, intervenuta dopo la morte di una delle promittenti, non poteva vincolare gli eredi di questa. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Calvenzano, sulla base di quattro motivi, corredati dalla formulazione di quesiti, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c, applicabile nella fattispecie ratione temporis.
Tadini Luigi, Maria Tullia, Maria Gabriella, Giovanni e Rosaria Teresa hanno resistito con controricorso, mentre G Teresa, già contumace in appello, non ha svolto attività difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1326 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la proposta sottoscritta da G T e A non era mai stata revocata e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1326 c.c., il contratto di cessione doveva ritenersi perfezionato, per effetto dell'accettazione della proposta da parte del Comune, comunicata con lettera datata 11-2- 1994, con la quale le proponenti venivano informate dell'intervenuta approvazione della Variante al Piano Regolatore.
1a) Il

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