Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16247

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16247
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16247
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQWLA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'avv. TOMMASO NAVARRA conclude così come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese;
L'avv. MASSIMO MICALETTI insiste nell'accoglimento del ricorso a cui si riporta integralmente. '

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28.01.2022 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo in data 16.11.2017 con la quale FR CH era stato condannato per il reato di diffamazione ex art. 595 co. 3 c.p. per avere pubblicato, in data 22 maggio 2015, un articolo sul blog "Il Fatto Teramano", dal titolo AN Di AL e RO Di ZI asfaltati dal Tribunale di Teramo", utilizzando nel pezzo giornalistico indicato le seguenti espressioni: "Azioni di simile stampo si rilevano estremamente significative della spregiudicatezza e della levatura morale di chi le compie. E non avrebbe potuto non trattarsi che di un esponente del Partito Democratico, vera sentina di tutti i vizi, ricettacolo di corrotti ed affaristi, luogo di incontro di mezze seghe e di sottosviluppati politici", così offendendo, comunicando con più persone, la reputazione e l'onore di OL Di AL.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, avv.to Massimo Micaletti, affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce:

2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione dell'esimente del diritto di satira ex art. 51 c.p.;
invero, la Corte territoriale ha sovvertito i criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diritto di critica nella forma satirica;
in particolare l'esercizio del diritto di critica e satira è lecito nei limiti in cui abbia uno scopo etico, correttivo, orientato verso il bene (Sez. I, 24.2.2006, n. 9246) e nell'apprezzare il requisito della continenza in uno scritto satirico, si deve, pertanto, tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo (Sez. 5 , 23.5.2013 n. 37706);
anche la satira deve rispettare il limite della verità quando con essa vengano date informazioni, ancorché in tono ironico, non potendo essere fondata su dati storicamente falsi (Cass. Pen., Sez. V, 15.12.2016-31.1.2017, n. 4695);
orbene, nella fattispecie in esame risulta provato che l'azione legale patrocinata dall'avvocato Di AL avesse caratteri della manifestazione infondatezza avvertibile dalla persona offesa in quanto la domanda da oltre C 1.500.000 si reggeva su frasi mai esistite nell'articolo

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