Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 23026

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 23026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23026
Data del deposito : 25 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SCALZO ANTONIO nato a ALTAMURA il 11/10/1994 SCALZO VALENTINO nato a ALTAMURA il 30/08/1996 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M T B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L G che ha concluso per kinammissibilità dei ricorsi. letta la memoria dellé.avvocato N C, difensore dei ricorrenti, che insiste per kaccoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva riconosciuto i fratelli A e V S colpevoli, in concorso, di furto aggravato dalla violenza sulle cose, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, con separati atti, l'avvocato N C.

2.1. Nell'interesse di A Scalzo, svolge un unico motivo, dolendosi del vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
in particolare, lamenta che il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia privo del dovuto confronto con i motivi di appello, peraltro, travisati dalla Corte di appello, affidatasi in ogni caso a formule di stile confluite in un giudizio apodittico.

2.2. Nell'interesse di V S vengono svolti due motivi.

2.2.1. Con il primo, è denunciato il vizio di motivazione che sorregge l'affermazione di responsabilità concorsuale, in quanto sostanzialmente inesistente, non avendo la Corte territoriale chiarito le ragioni dell'affermazione per cui il ricorrente - trovato nei pressi dell'esercizio commerciale preso di mira dal fratello, che si è assunto la esclusiva responsabilità del furto - sia stato ritenuto un 'palo', considerato che, all'arrivo dei militi, egli neppure si è dato alla fuga, a dimostrazione della sua estraneità ai fatti.

2.2.2. Con il secondo motivo, si censura il trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente, sproporzionato rispetto ai fatti e comunque per avere la Corte di appello, immotivatamente, negato le circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
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